Art. 2. Base ampelografica 2.1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Romagna» Albana spumante: Albana: minimo 95%; possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna; «Romagna» Cagnina: Terrano: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna; «Romagna» Pagadebit: Bombino bianco: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna; «Romagna» Sangiovese: Sangiovese: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna; «Romagna» Trebbiano: Trebbiano Romagnolo: minimo 85%; possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.