(Annesso-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese  le  operazioni
di elaborazione  delle  tipologie  spumanti  e  frizzanti,  ossia  le
pratiche enologiche per la presa di spuma e per  la  stabilizzazione,
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nel precedente art. 3. 
    5.2. Tuttavia, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione, e' consentito che le operazioni  di  vinificazione  siano
effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  delle  province  di
Forli-Cesena, Ravenna, Bologna  e  Rimini  e  che  le  operazioni  di
elaborazione delle tipologie spumanti e frizzanti, ossia le  pratiche
enologiche per la presa di spuma  e  per  la  stabilizzazione,  siano
effettuate in tutto il territorio della regione Emilia-Romagna. 
    5.3.  Le  operazioni  di  imbottigliamento  delle  tipologie  DOC
«Romagna»  Trebbiano  frizzante  e  spumante,   «Romagna»   Pagadebit
frizzante e  «Romagna»  Albana  spumante,  devono  essere  effettuate
nell'ambito delle zone di vinificazione ed  elaborazione  di  cui  ai
precedenti commi 5.1 e 5.2. 
    Conformemente  all'art.  8  del  regolamento  CE   n.   607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', la
reputazione,  garantire  l'origine  e  assicurare   l'efficacia   dei
controlli. 
    5.4. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di
vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le
seguenti: 
    
=================================================================
  |                     |                 |   Produzione massima  |
  |                     |Resa uva/vino (%)|        (l/ha)         |
  +=====================+=================+=======================+
  |  «Romagna» Albana   |                 |                       |
  |      spumante       |       50        |         4500          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  |  «Romagna» Cagnina  |       65        |         8450          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  | «Romagna» Pagadebit |       70        |         9800          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  |«Romagna» Sangiovese |       65        |         7800          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  |«Romagna» Sangiovese |                 |                       |
  |    vino passito     |       50        |         6000          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  |«Romagna» Sangiovese |                 |                       |
  |       novello       |       65        |         7800          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  |«Romagna» Sangiovese |                 |                       |
  |      superiore      |       65        |         6825          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  | «Romagna» Trebbiano |       70        |         9800          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  | «Romagna» Trebbiano |                 |                       |
  |      frizzante      |       70        |         9800          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  | «Romagna» Trebbiano |                 |                       |
  |      spumante       |       70        |         9800          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
    
    Qualora la resa massima uva/vino superi detti limiti  l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. 
    5.5.  Il  vino  DOC  «Romagna»  Sangiovese  novello  deve  essere
ottenuto con almeno il 50%  di  vino  proveniente  dalla  macerazione
carbonica delle uve. 
    5.6. Per la  DOC  «Romagna»  Sangiovese  e  «Romagna»  Sangiovese
superiore e' consentito effettuare un appassimento parziale delle uve
utilizzando   anche   attrezzature   per   la   ventilazione   e   la
deumidificazione. 
    Le  uve  destinate  alla  produzione  della  tipologia  «Romagna»
Sangiovese passito devono essere sottoposte ad appassimento in pianta
e/o dopo la raccolta in  ambienti  idonei,  anche  con  l'ausilio  di
impianti  di   condizionamento   ambientale,   purche'   operanti   a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel  corso  dei  processi
tradizionali  di  appassimento  escludendo   qualsiasi   sistema   di
deumidificazione operante con l'ausilio del calore. 
    5.7. Per la DOC «Romagna» Albana spumante  la  fermentazione  del
mosto puo' essere effettuata,  anche  in  parte,  in  contenitori  di
legno. 
    5.8. Il vino a Denominazione  di  origine  controllata  «Romagna»
Albana spumante deve essere ottenuto ricorrendo  alla  pratica  della
fermentazione/rifermentazione naturale in  bottiglia  («fermentazione
in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo  tradizionale»
o  «metodo  classico»  o  «metodo  tradizionale  classico»)  o  della
fermentazione/rifermentazione naturale in autoclave,  secondo  quanto
previsto dalle norme comunitarie e nazionali. 
    5.9. Per la DOC «Romagna» Albana  spumante  la  presa  di  spuma,
nell'arco della intera annata, deve  effettuarsi  con  mosti  di  uve
parzialmente appassite prodotte da  vigneti  ubicati  nella  zona  di
produzione di cui all'art. 3, comma 1. 
    5.10. I seguenti vini non possono essere immessi  al  consumo  in
data anteriore al: 
    «Romagna» Sangiovese: 1° dicembre  dell'anno  di  raccolta  delle
uve; 
    «Romagna» Sangiovese superiore: 1°  aprile  dell'anno  successivo
all'anno di raccolta delle uve; 
    «Romagna» Cagnina: 10 ottobre dell'anno di raccolta delle uve. 
    5.11. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese e il  vino  DOC  «Romagna»
Sangiovese superiore dopo un periodo di invecchiamento non  inferiore
a ventiquattro  mesi,  a  decorrere  dal  1°  dicembre  dell'anno  di
raccolta  delle  uve,  possono  assumere  la  designazione  «Romagna»
Sangiovese riserva e «Romagna» Sangiovese superiore riserva e la loro
idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere  valutata
prima di ventidue mesi di invecchiamento. 
    5.12. Per la DOC  «Romagna»  Trebbiano  e  «Romagna»  Sangiovese,
anche  con  le  specificazioni  superiore,  riserva  e  passito,   e'
consentito  l'utilizzo  di  contenitori  in  legno  nelle   fasi   di
vinificazione, conservazione e affinamento. 
    5.13. Per  la  DOC  «Romagna»  Sangiovese,  «Romagna»  Sangiovese
novello e «Romagna» Sangiovese superiore, e' ammesso  l'arricchimento
nella misura massima dell'1% vol. 
    5.14.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  5.11.,  per  la
vinificazione e l'elaborazione di tutti i vini della DOC «Romagna» di
cui all'art. 1, sono consentite tutte le pratiche enologiche  ammesse
dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.