Art. 7. Designazione e presentazione 7.1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal seguente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. 7.2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 7.3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia. 7.4. Nella presentazione e designazione dei vini DOC «Romagna», con l'esclusione delle tipologie Trebbiano spumante e frizzante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7.5. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne», dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato alle condizioni 21 di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 5.2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine. 7.6. Le specificazioni superiore e riserva devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna». 7.7. Per la tipologia «Romagna» Sangiovese passito e' consentito riportare in etichetta la specificazione «Appassimento», in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC «Romagna».