Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Per il vino DOC «Romagna Sangiovese» Oriolo le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola od associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini. 5.2. Le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente comma 5.1. 5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: ================================================================= | | | Produzione massima | | |Resa uva/vino (%)| (l/ha) | +=====================+=================+=======================+ |«Romagna» Sangiovese | | | | Oriolo | 65 | 5850 | +---------------------+-----------------+-----------------------+ |«Romagna» Sangiovese | | | | Oriolo riserva | 65 | 5200 | +---------------------+-----------------+-----------------------+ 5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. 5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo riserva non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed inoltre e' obbligatorio documentare l'affinamento in bottiglia di almeno sei mesi; la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve. 5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, e' consentito l'utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. 5.7. Nel vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, e' vietata qualunque forma di arricchimento. 5.8. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7 sopra indicati, per la vinificazione e l'elaborazione del vino DOC «Romagna» Sangiovese Oriolo, anche riserva, sono consentite tutte le pratiche enologiche ammesse dalla normativa vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.