Art. 3. Zona di produzione delle uve 3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Castrocaro e Terra del Sole, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Rocca San Casciano, Dovadola, Castrocaro Terme e Terra del Sole e la seguente parte del comune di Forli': dall'incrocio di via Borsano (s.p. 57) con via del Tesoro, si procede per via Tomba in direzione Massa, poi ancora per via del Tesoro. Da questa si prosegue per via Braga fino a rientrare in via del Partigiano (s.p. 56). Si continua in direzione Forli' fino all'incrocio con via del Gualdo, svoltando a sinistra su quest'ultima (s.p. 141) e proseguendo per via Ossi. All'incrocio con via Scaletta, a sinistra, si procede per quest'ultima fino a raggiungere via Campagna di Roma, quindi ancora a sinistra e poi a destra per via Framonta fino a via Ciola, sita nel territorio del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.