Art. 3. Zona di produzione delle uve 3.1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Cesena, anche con la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: a valle il limite e' stabilito dalla s.s. 9 via Emilia, dal confine del comune di Bertinoro all'incrocio con la via Ca' Vecchia, ad Est con la suddetta via Ca' Vecchia fino all'abitato di Calisese che si attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa fino alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la via Fageto che si percorre fino all'incrocio con la via Rudigliano e questa attraverso l'abitato di Ardiano fino all'incrocio con la s.p. 75 e per questo fino all'incrocio con la s.p. 138, indi fino all'abitato di Borello che si attraversa fino all'imbocco della s.p. 48 per l'abitato di Luzzena che si attraversa e sempre lungo la s.p. 48 fino all'incrocio con la strada comunale per l'abitato di Formignano che si attraversa e per la via Comunale Montebellino si incrocia la via San Carlo e si attraversa l'abitato di San Carlo e per la via San Vittore fino all'abitato di San Vittore nel cui centro si devia per la s.p. 51 che si percorre fino alla localita' Diegaro; indi per la s.s. 9 via Emilia fino al confine con il comune di Bertinoro.