(Allegato 4-art. 3)
                               Art. 3. 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    3.1. La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione
dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna»  Sangiovese
con la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) Cesena,  anche  con
la menzione riserva, comprende l'area di seguito delimitata: a  valle
il limite e' stabilito dalla s.s.  9  via  Emilia,  dal  confine  del
comune di Bertinoro all'incrocio con la via Ca' Vecchia, ad  Est  con
la suddetta via Ca' Vecchia  fino  all'abitato  di  Calisese  che  si
attraversa, si imbocca la via Calisese e si prosegue per questa  fino
alla via Casale che si percorre fino all'incrocio con la  via  Fageto
che si percorre fino all'incrocio con  la  via  Rudigliano  e  questa
attraverso l'abitato di Ardiano fino all'incrocio con la  s.p.  75  e
per questo fino all'incrocio con la s.p. 138, indi  fino  all'abitato
di Borello che si attraversa  fino  all'imbocco  della  s.p.  48  per
l'abitato di Luzzena che si attraversa e sempre lungo la s.p. 48 fino
all'incrocio con la strada comunale per l'abitato di  Formignano  che
si attraversa e per la via Comunale Montebellino si incrocia  la  via
San Carlo e si attraversa l'abitato di San Carlo e  per  la  via  San
Vittore fino all'abitato di San Vittore nel cui centro si  devia  per
la s.p. 51 che si percorre fino alla localita' Diegaro; indi  per  la
s.s. 9 via Emilia fino al confine con il comune di Bertinoro.