(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
 DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ROMAGNA" ALBANA. 
 
    Gli  articoli  5  e  6  del  disciplinare  di  produzione   della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei  vini  "Romagna"
Albana sono sostituiti cosi' come segue: 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
all'interno dell'intero territorio amministrativo delle  province  di
Forli' - Cesena, Ravenna e Bologna. 
    2.1 La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima  di
vino per ettaro  a  denominazione  di  origine  controllata  sono  le
seguenti: 
    
    =============================================================
    |                   |                 | Produzione massima  |
    |                   |Resa uva/vino (%)|       (l/ha)        |

    +===================+=================+=====================+

    |"Romagna" Albana   |                 |                     |
    |secco              |       70        |                 7000|

    +-------------------+-----------------+---------------------+

    |"Romagna" Albana   |                 |                     |
    |amabile            |       70        |                 7000|

    +-------------------+-----------------+---------------------+

    |"Romagna" Albana   |                 |                     |
    |dolce              |       70        |                 7000|

    +-------------------+-----------------+---------------------+

    |"Romagna" Albana   |                 |                     |
    |passito            |       50        |                 5000|

    +-------------------+-----------------+---------------------+

    |"Romagna" Albana   |                 |                     |
    |passito riserva    |       50        |                 5000|

    +-------------------+-----------------+---------------------+

    
    2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di  cui  sopra,  ma
non oltre, rispettivamente il 75%  ed  il  55%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita,  oltre
tale  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione   di   origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. 
    3. E' ammesso l'arricchimento, con esclusione  dell'utilizzo  del
mosto concentrato, nella misura massima di 1,5 gradi. 
    4.1. Le tipologie "Romagna"  Albana  passito  e  passito  riserva
devono  essere  ottenute  da  uve  sottoposte  ad   un   periodo   di
appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo
a quello della vendemmia. 
    4.2. E' ammessa nella fase  di  appassimento  l'utilizzazione  di
aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve.  Tale
procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento,
un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l. 
    4.3. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con  attacco
da "muffa nobile", e' concesso di produrre  e  commercializzare  DOCG
"Romagna" Albana  passito  riserva  avente  un  titolo  alcolometrico
effettivo minimo di 4,0% vol, purche'  la  gradazione  del  mosto  al
momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro. 
    4.4. Nella vinificazione dei vini  DOCG  "Romagna"  Albana  nelle
varie tipologie sono ammesse tutte le pratiche  enologiche  previste,
fatte salve le limitazioni previste al comma 3 del presente articolo. 
    4.5.  Per  tutte  le  tipologie   previste   e'   consentita   la
vinificazione, la conservazione e  l'affinamento  in  contenitori  di
legno. 
    5.1. Il vino a DOCG "Romagna"  Albana  passito  non  puo'  essere
immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno  successivo  alla
vendemmia in cui e' stato ottenuto. 
    5.2. Il vino a DOCG "Romagna" Albana  passito  riserva  non  puo'
essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno  successivo
alla vendemmia in cui e' stato ottenuto. 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. I vini di cui all'art. 1 devono  corrispondere  alle  seguenti
caratteristiche: 
"Romagna" Albana secco (asciutto): 
    colore: giallo paglierino, tendente  al  dorato  per  i  prodotti
invecchiati; 
    odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana; 
    sapore: asciutto un po' tannico, caldo e armonico; 
    titolo alcol. volumico totale minimo: 12,00% vol.; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
"Romagna" Albana amabile: 
    colore: giallo paglierino, tendente  al  dorato  per  i  prodotti
invecchiati; 
    odore: caratteristico dell'Albana ; 
    sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico; 
    titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
"Romagna" Albana dolce: 
    colore: giallo paglierino, tendente  al  dorato  per  i  prodotti
invecchiati; 
    odore: caratteristico dell'Albana; 
    sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico; 
    titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol; 
    acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. 
"Romagna" Albana passito: 
    colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato; 
    odore: intenso, caratteristico; 
    sapore: dolce, armonico, caratteristico; 
    titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol; 
    zuccheri riduttori: minimo 70 g/l; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    acidita' volatile corretta: massimo 1,50 g/l; 
    anidride solforosa: massimo 400 mg/l; 
    estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l. 
"Romagna" Albana passito riserva: 
    colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con  riflessi
ambrati; 
    odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile; 
    sapore: armonico, dolce ed intenso; 
    titolo alcol. volumico totale minimo: 24,00% vol; 
    acidita' totale minima: 6,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 44 g/l. 
    2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di
legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.