Art. 5 
 
 
        Modalita' di comunicazione dell'esito della richiesta 
 
  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per  gli  affari  di
giustizia, entro il 30 aprile 2016, comunica al richiedente l'importo
del credito  di  imposta  effettivamente  spettante  in  relazione  a
ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132. La comunicazione ha luogo  con  le  modalita'
pubblicate nell'area dedicata di cui all'articolo 2, comma 1.