Art. 5 Modalita' di comunicazione dell'esito della richiesta 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, entro il 30 aprile 2016, comunica al richiedente l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. La comunicazione ha luogo con le modalita' pubblicate nell'area dedicata di cui all'articolo 2, comma 1.