Art. 7 
 
 
         Controlli e cause di revoca del credito di imposta 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 6, nonche' allo scopo  di  agevolare
la raccolta dei dati per le finalita'  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 162 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al
Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un  elenco  degli
accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo
11,  comma  1,  classificandoli  con  le   modalita'   indicate   con
provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e
del  capo  del  Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria.   Nel
medesimo provvedimento saranno indicate anche  le  modalita'  per  la
trasmissione dei dati di cui al presente articolo. 
  2. Il credito di imposta  e'  revocato  nel  caso  venga  accertata
l'insussistenza dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  di  cui  al
presente decreto, ovvero nel caso la  documentazione  presentata,  di
cui all'articolo 2, contenga elementi non veritieri o sia  incompleta
rispetto  a  quella  richiesta.  Sono  fatte   salve   le   eventuali
conseguenze di legge civile, penale  ed  amministrativa  e,  in  ogni
caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito,  ai
sensi dell'articolo 8.