Art. 8 Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito 1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della giustizia, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo 2017, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi importi. 3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero della giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 dicembre 2015 Il Ministro della giustizia Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3204