Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ROMA". Approvato con DM 2.08.2011 G.U. 194 - 22.08.2011 Modificato con DM 3.11.2011 G.U. 262 - 262 - 10.11.2011 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP Modificato con DM 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata "Roma" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: "bianco", anche nella versione amabile; "rosso", anche nella versione amabile; "rosso riserva"; "rosato"; "Romanella" spumante; "Malvasia puntinata"; "Bellone". La specificazione "classico" e consentita per i vini della zona di origine piu' antica indicata nell'ultimo comma dell'art. 3, ad esclusione della tipologia Romanella "spumante".