(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le    operazioni    di    vinificazione,    spumantizzazione    e
imbottigliamento dei vini a denominazione di cui all'art.  1,  devono
essere effettuate all'interno  del  territorio  di  cui  all'art.  3,
compreso il territorio del comune di Aprilia in provincia di Latina. 
    Conformemente   all'art.   8   del   Reg.   CE    n.    607/2009,
l'imbottigliamento deve aver luogo  nella  predetta  zona  geografica
delimitata per salvaguardare la qualita' e assicurare l'efficacia dei
controlli. Tuttavia,  in  conformita'  all'art.  8  del  Reg.  CE  n.
607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei  soggetti  che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3,  lettera  c)
del decreto legislativo n. 61/2010. 
    Nella vinificazione sono ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo
non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino. 
    Qualora la resa uva/vino superi i limiti  di  cui  sopra  ma  non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha  diritto  ad  alcuna  denominazione;
oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto. 
    Le  tecniche  di  spumantizzazione   per   l'elaborazione   della
tipologia  "Romanella  spumante",  sono  quelle  consentite  per   la
categoria dei vini spumanti dalla legislazione vigente. 
    La tipologia "Roma" rosso riserva deve essere  sottoposto  ad  un
periodo di invecchiamento non inferiore a  24  mesi  dalla  vendemmia
(decorrenza anno vendemmia 1° novembre). 
    La tipologia  "Roma"  bianco,  anche  con  le  specificazioni  di
vitigno, e "Roma rosato" deve essere immessa in commercio  non  prima
del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. 
    La tipologia "Roma" rosso deve essere immessa  in  commercio  non
prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. 
    La  tipologia  "Romanella"  spumante  deve  essere   immessa   in
commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.