Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3, compreso il territorio del comune di Aprilia in provincia di Latina. Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e assicurare l'efficacia dei controlli. Tuttavia, in conformita' all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 61/2010. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le tecniche di spumantizzazione per l'elaborazione della tipologia "Romanella spumante", sono quelle consentite per la categoria dei vini spumanti dalla legislazione vigente. La tipologia "Roma" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1° novembre). La tipologia "Roma" bianco, anche con le specificazioni di vitigno, e "Roma rosato" deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. La tipologia "Roma" rosso deve essere immessa in commercio non prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia. La tipologia "Romanella" spumante deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.