(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  immessi  al  consumo
soltanto in recipienti di vetro  di  volume  nominale  fino  a  1,500
litri. 
    I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli  ammessi  dalla
legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona. 
    Per  i  vini  spumanti  sono  previsti  i  sistemi  di   chiusura
consentiti dalla normativa vigente.