Art. 8. Confezionamento I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,500 litri. I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona. Per i vini spumanti sono previsti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente.