Art. 3 Disposizioni esecutive Il presente decreto sara' inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Roma, nonche' alla cancelleria del Tribunale di Roma - Sezione fallimentare. Il presente decreto sara' pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso. Roma, 23 dicembre 2015 Il Ministro: Guidi