Art. 10 Continuita' territoriale 1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularita' e assicuri la continuita' del diritto alla mobilita' anche ai passeggeri non residenti, e' attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le spese effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari. (( 2-bis. Al comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». 2-ter. Al fine di non compromettere la continuita' dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale, per l'anno 2016, i servizi ferroviari gia' oggetto del contratto di servizio con Trenitalia S.p.a. continuano ad essere affidati alla medesima societa'. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.a. i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 463 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: «463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto: a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 31-bis del citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla presente legge: «Art. 31-bis (Operativita' degli impianti a fune). - 1. (Omissis). 2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e' scaduta possono godere di una proroga di due anni, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. (Omissis).».