Art. 10 
 
 
                      Continuita' territoriale 
 
  1. Al  fine  di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di
collegamenti aerei da e per la Sardegna, che  consenta  la  riduzione
dei disagi derivanti dalla condizione di insularita'  e  assicuri  la
continuita' del  diritto  alla  mobilita'  anche  ai  passeggeri  non
residenti, e' attribuita alla Regione Sardegna la somma  di  euro  30
milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per  l'anno
2015  tra  le  entrate  finali  del  saldo  di  cui  al   comma   463
dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Le  spese
effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui
al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in  osservanza  alle
vigenti disposizioni europee e  nazionali  in  materia  di  oneri  di
servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari. 
  (( 2-bis. Al comma 2  dell'articolo  31-bis  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, le parole: «un  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «due anni». 
  2-ter. Al fine di non  compromettere  la  continuita'  dei  servizi
ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel  perimetro  del
servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale,
per l'anno 2016, i servizi ferroviari gia' oggetto del  contratto  di
servizio con Trenitalia S.p.a. continuano  ad  essere  affidati  alla
medesima societa'. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato a  corrispondere  a  Trenitalia  S.p.a.  i  corrispettivi
previsti a carico del bilancio dello Stato  per  i  servizi  resi  in
esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 463 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              «463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
          finanza pubblica, le regioni  a  statuto  ordinario  devono
          conseguire,  a  decorrere  dall'anno  2016  nella  fase  di
          previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto: 
              a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
          cassa, tra le entrate finali e le spese finali; 
              b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
          cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
          le  quote  di  capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei
          prestiti, come definito dall'art. 40, comma 1, del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo  del
          risultato di amministrazione di parte corrente,  del  fondo
          di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il
          rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le  regioni
          che   non   hanno   partecipato    alla    sperimentazione,
          l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra
          le entrate correnti e le spese correnti, incluse  le  quote
          di capitale delle rate di  ammortamento,  con  l'esclusione
          dei rimborsi anticipati.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 31-bis  del
          citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 31-bis (Operativita' degli impianti a fune). - 1.
          (Omissis). 
              2. Nelle more dell'emanazione del decreto  ministeriale
          di cui al comma  1,  gli  impianti  la  cui  vita  tecnica,
          compresa  l'eventuale  proroga   prevista   dalle   vigenti
          disposizioni di legge, non e' scaduta possono godere di una
          proroga di due anni, previa verifica della  loro  idoneita'
          ai  fini  della  sicurezza  dell'esercizio  da  parte   dei
          competenti uffici ministeriali. 
              (Omissis).».