Art. 11 
 
 
                   Spazi finanziari per interventi 
                nel settore delle linee metropolitane 
 
  1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato
pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in  cofinanziamento  per
interventi relativi a  linee  metropolitane  approvati  dal  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della  legge  26  febbraio
1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo  2  della
legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari  ai
fini del patto di stabilita' interno, pari a complessivi  50  milioni
di euro. 
  2.  L'ammontare  degli  spazi  attribuiti  a  ciascun   comune   e'
determinato con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine,  entro  il
termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in  vigore  del
presente decreto-legge i comuni  comunicano,  mediante  l'applicativo
web del patto di stabilita' interno, i pagamenti sostenuti  nell'anno
2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore  agli  spazi
disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura  proporzionale  alle
singole richieste. 
  (( 2-bis. Le misure gia' previste dall'articolo 1, comma 294, della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  per  gli  anni  2016  e  2017  sono
disciplinate dai commi seguenti. 
  2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1  della
legge  n.  190  del  2014  sono  attribuite   dal   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   alle   imprese   ferroviarie   a
compensazione    dei    costi    supplementari     per     l'utilizzo
dell'infrastruttura   ferroviaria,   inclusi   quelli   relativi   al
traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi,
sostenuti dal trasporto ferroviario, con  esclusione  di  ogni  altra
modalita'   di   trasporto   concorrente   piu'    inquinante,    per
l'effettuazione   di   trasporti   delle   merci,   compresi   quelli
transfrontalieri,  aventi  origine  o  destinazione   nelle   regioni
Abruzzo,  Molise,  Lazio,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
Sardegna  e  Sicilia.  La  predetta  compensazione   e'   determinata
proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da
e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non  attribuite  alle
imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del  presente  comma
sono  destinate,  nei  limiti  degli   stanziamenti   esistenti,   al
riconoscimento  di  un  contributo  alle  imprese   ferroviarie   che
effettuano  i   trasporti   di   merci   per   ferrovia   sull'intera
infrastruttura ferroviaria nazionale,  in  misura  non  superiore  al
valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto  dei
minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita' stradale,  e'
ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera  proporzionale  ai
treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  sono  disciplinate  le  modalita'  di  calcolo  e  di
attuazione delle misure di cui al presente comma. 
  2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, il quinto periodo e' sostituito dal  seguente:  «Con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono  disciplinate
le modalita' di calcolo e  di  attuazione  delle  misure  di  cui  al
presente comma» e l'ultimo periodo e' soppresso. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  5
          della legge  26  febbraio  1992,  n.  211  (Interventi  nel
          settore dei sistemi di trasporto rapido di massa): 
              «Art. 5. - 1. I programmi di interventi e  gli  accordi
          di programma di  cui  agli  articoli  1,  2,  3  e  4  sono
          trasmessi, previo parere della commissione di cui  all'art.
          6, al Ministro per i problemi delle aree urbane  il  quale,
          di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone  al
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          nel  trasporto  (CIPET)  per  l'approvazione  nonche'   per
          l'individuazione delle eventuali fonti di  finanziamento  a
          carico dello Stato e  per  la  determinazione  delle  quote
          delle  disponibilita'  di  cui  all'art.  9  da   destinare
          annualmente ai singoli interventi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2  della  legge
          29 dicembre 1969,  n.  1042  (Disposizioni  concernenti  la
          costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane): 
              «Art. 2 (Approvazione del piano  dei  trasporti  e  dei
          progetti; procedure espropriative). - I comuni o i consorzi
          di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un
          piano  dei  trasporti  pubblici  del  comprensorio  per  il
          miglior coordinamento  delle  linee  metropolitane  con  le
          ferrovie e con gli altri modi di  trasporto.  Il  piano  e'
          approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita,
          dai provveditorati regionali alle opere  pubbliche,  previo
          parere  dei  comitati  regionali  per   la   programmazione
          economica. 
              I  progetti  di  massima  e  i  progetti  esecutivi  di
          costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani
          finanziari e del piano di cui al precedente comma  -  e  le
          relative  varianti  sono  approvati  dal  Ministro  per   i
          trasporti e l'aviazione civile, sentita la  commissione  di
          cui all'art.  10  della  legge  2  agosto  1952,  n.  1221,
          integrata da un rappresentante della Associazione nazionale
          dei   comuni   d'Italia,   da   un   rappresentante   della
          Confederazione italiana dei  servizi  pubblici  degli  enti
          locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di
          cui al secondo comma dell'art. 1 interessato, nonche' da un
          esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani,  da
          un esperto di materiale  rotabile  metropolitano  e  da  un
          esperto  dell'esercizio  nominati  dal   Ministro   per   i
          trasporti e l'aviazione civile. 
              Il parere favorevole  della  commissione  indicata  nel
          comma  precedente   sostituisce   ogni   altro   intervento
          consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei
          progetti di massima equivale a  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' e di urgenza e  di  indifferibilita'  delle  opere
          approvate. 
              Non appena sia intervenuta l'approvazione del  progetto
          di massima, il comune o il  consorzio  di  cui  al  secondo
          comma  dell'art.   1,   ovvero   la   societa'   o   l'ente
          concessionario,  potra'  occupare  in  via  di  urgenza  ed
          espropriare le aree interessanti il progetto,  che  debbono
          comprendere anche quelle necessarie per la istituzione  dei
          parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi. 
              Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu'
          si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del  testo
          unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie  concesse,
          approvato con regio decreto  9  maggio  1912,  n.  1447,  e
          dell'art. 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15
          gennaio 1885, n. 2892. 
              I  fabbricati  comunque  interessati  dalle  opere   di
          costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a
          tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei
          singoli tronchi della ferrovia medesima, per la  esecuzione
          delle opere di sottomurazione e rinforzo.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 294 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «294. Ai fini del  rispetto  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea  e  di  quelli   che
          derivano  dall'applicazione   del   regolamento   (CE)   n.
          1370/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2007, a partire  dall'annualita'  2015  le  risorse
          destinate agli obblighi di servizio  pubblico  nel  settore
          del  trasporto  di  merci  su  ferro  non  possono   essere
          superiori a 100 milioni di euro annui. Dette  risorse  sono
          attribuite  al  Gestore   dell'infrastruttura   ferroviaria
          nazionale che  provvede  a  destinarle  alla  compensazione
          degli oneri per il traghettamento ferroviario delle  merci,
          dei servizi ad esso  connessi  e  del  canone  di  utilizzo
          dell'infrastruttura dovuto dalle  imprese  ferroviarie  per
          l'effettuazione di trasporti delle merci,  compresi  quelli
          transfrontalieri,  aventi  origine  o  destinazione   nelle
          regioni   Abruzzo,   Molise,   Lazio,   Campania,   Puglia,
          Basilicata,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia.  La  predetta
          compensazione si applica entro il 30  aprile  successivo  a
          ciascuno degli anni 2015, 2016 e  2017  ed  e'  determinata
          proporzionalmente  ai  treni/km  sviluppati  dalle  imprese
          ferroviarie. Il vigente  contratto  di  programma  -  parte
          servizi e  le  relative  tabelle  sono  aggiornati  con  il
          contributo di cui  al  presente  comma  e  con  le  risorse
          stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
          del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
          disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione  delle
          misure di cui al presente comma.».