Art. 11 Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane 1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari ai fini del patto di stabilita' interno, pari a complessivi 50 milioni di euro. 2. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge i comuni comunicano, mediante l'applicativo web del patto di stabilita' interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. (( 2-bis. Le misure gia' previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti. 2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalita' di trasporto concorrente piu' inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione e' determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma. 2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma» e l'ultimo periodo e' soppresso. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa): «Art. 5. - 1. I programmi di interventi e gli accordi di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi, previo parere della commissione di cui all'art. 6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale, di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonche' per l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a carico dello Stato e per la determinazione delle quote delle disponibilita' di cui all'art. 9 da destinare annualmente ai singoli interventi. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 (Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane): «Art. 2 (Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative). - I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano e' approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica. I progetti di massima e i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma - e le relative varianti sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1 interessato, nonche' da un esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e di indifferibilita' delle opere approvate. Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1, ovvero la societa' o l'ente concessionario, potra' occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi. Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu' si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo.». - Si riporta il testo vigente del comma 294 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: «294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al presente comma e con le risorse stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.».