Art. 12 Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale 1. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza): «Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.». - Il testo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' citato nelle Note all'art. 4.