Art. 12 
 
 
              Misure finanziarie urgenti per interventi 
               in materia di servizio civile nazionale 
 
  1. Al fine di aumentare il  numero  dei  volontari  da  avviare  al
servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo  nazionale  per  il
servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998,  n.
230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della  legge
          8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di  obiezione
          di coscienza): 
              «Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti  previsti
          dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per  il  servizio
          civile degli obiettori di coscienza. 
              2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono
          finanziate nell'ambito e nei  limiti  delle  disponibilita'
          del Fondo. 
              3. La dotazione del Fondo e' determinata  in  lire  120
          miliardi a decorrere dal 1998. 
              4. All'onere derivante dall'attuazione  della  presente
          legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere  dal  1998,  si
          provvede mediante  utilizzo  dell'autorizzazione  di  spesa
          recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e  successive
          modificazioni  e  integrazioni,  iscritta,  ai   fini   del
          bilancio triennale 1998-2000,  all'unita'  previsionale  di
          base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          1998,   e   corrispondenti   proiezioni   per   gli    anni
          successivi.». 
              - Il testo della legge 23  dicembre  2014,  n.  190  e'
          citato nelle Note all'art. 4.