Art. 14 
 
 
       Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica 
 
  1. Al fine di incentivare il programma di recupero  di  immobili  e
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  anche  per   prevenire
fenomeni di occupazione  abusiva,  e'  autorizzata  la  spesa  di  25
milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma
redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.
47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   4   del
          decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.  80  (Misure
          urgenti per l'emergenza abitativa,  per  il  mercato  delle
          costruzioni e per Expo 2015): 
              «Art. 4 (Programma di recupero di immobili e alloggi di
          edilizia residenziale pubblica). - 1.  Entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli  affari
          regionali  e  le  autonomie,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata, di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, approvano con decreto i criteri per la
          formulazione   di    un    Programma    di    recupero    e
          razionalizzazione  degli  immobili  e  degli   alloggi   di
          edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei  comuni  e
          degli Istituti autonomi  per  le  case  popolari,  comunque
          denominati, costituiti anche in forma societaria,  e  degli
          enti di edilizia residenziale  pubblica  aventi  le  stesse
          finalita'  degli  IACP  sia  attraverso  il  ripristino  di
          alloggi di risulta sia per il  tramite  della  manutenzione
          straordinaria degli alloggi anche ai fini  dell'adeguamento
          energetico,  impiantistico  statico  e  del   miglioramento
          sismico degli immobili. 
              1-bis. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP,
          comunque denominati,  delle  unita'  immobiliari  che,  con
          interventi  di  manutenzione  ed  efficientamento  di   non
          rilevante entita', siano resi prontamente  disponibili  per
          le assegnazioni. 
              2.  Il  Programma  di  cui  al  comma  1  nonche'   gli
          interventi di cui al successivo art.  10,  comma  10,  sono
          finanziati con le risorse rivenienti dalle revoche  di  cui
          all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,  nel  limite
          massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di  cui  al
          comma 5. Con decreti, del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai
          sensi  del   periodo   precedente.   Il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica   al   CIPE   i
          finanziamenti revocati. Le  quote  annuali  dei  contributi
          revocati e iscritte in  bilancio,  ivi  incluse  quelle  in
          conto  residui,  affluiscono  ad  un  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi
          del comma 2 iscritte in  conto  residui,  ad  eccezione  di
          quelle eventualmente conservate ai sensi dell'art. 30 della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno  essere  mantenute
          in bilancio e versate all'entrata dello Stato,  secondo  la
          cadenza temporale individuata nel decreti di cui  al  comma
          2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi  di
          finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo  di  cui
          al comma 2. 
              4. Nell'ambito del Programma di cui  al  comma  1,  gli
          alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero
          con le risorse di  cui  al  comma  5,  sono  assegnati  con
          priorita' alle categorie sociali individuate  dall'art.  1,
          comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.  9,  a  condizione
          che  i  soggetti  appartenenti  a  tali   categorie   siano
          collocati  utilmente   nelle   graduatorie   comunali   per
          l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
              5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma
          4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31
          dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  un  Fondo,
          denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione  e  di
          recupero   di   alloggi   abitativi   privi   di   soggetti
          assegnatari»,  nel  quale  confluiscono  le  risorse,   non
          utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 
              a) dell'art. 36, della legge 5  agosto  1978,  n.  457,
          relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3,  lettera
          q) della medesima legge n. 457 del 1978; 
              b)  dell'art.  3,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118; 
              c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.
          67. 
              6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel
          limite di euro 5  milioni  per  l'anno  2014,  di  euro  20
          milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016
          e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante
          utilizzo delle risorse previste alle lettere a),  b)  e  c)
          del comma 5 che sono versate  annualmente  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  sul  Fondo  di
          cui al medesimo comma 5. 
              7.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5
          milioni di euro per il 2014, 20  milioni  di  euro  per  il
          2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro
          per il 2017 si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, e successive modificazioni. 
              8. Con il decreto interministeriale di cui al  comma  1
          sono definiti i criteri di ripartizione  delle  risorse  di
          cui al comma 5 tra le regioni e  le  Province  Autonome  di
          Trento  e   Bolzano   che   provvedono   entro   due   mesi
          all'assegnazione delle risorse ai Comuni  e  agli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          agli  enti  di  edilizia  residenziale  aventi  le   stesse
          finalita' degli IACP. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni
          parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma  di
          recupero di cui  al  presente  articolo  decorsi  sei  mesi
          dall'emanazione  del  decreto  di  cui   al   comma   1   e
          successivamente  ogni  sei   mesi,   fino   alla   completa
          attuazione del Programma.».