Art. 17 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dal  presente  decreto,  ad  esclusione  di
quelli a cui si provvede ai sensi  dell'articolo  13,  pari  a  765,1
milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro  per  l'anno
2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: 
  a) quanto a  483,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
riduzione delle dotazioni di competenza  e  di  cassa  relative  alle
missioni e ai programmi  di  spesa  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto; 
  b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno  2015,  mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto-legge  21
giugno  2013,  n.  69,  convertito,  in  legge,  con   modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  c) quanto  a  27,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
  d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante  riduzione
della dotazione  del  fondo  relativo  alle  risorse  finanziarie  da
destinare ad ulteriori occorrenze per  l'attuazione  del  federalismo
amministrativo di cui  all'articolo  52,  comma  8,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388; 
  e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di   cui   all'articolo   41,   comma
16-sexiesdecies,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno  2015,  mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro
per l'anno 2015; 
  g)  quanto  a  11  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   per   1,347   milioni   di   euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8  milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della  cooperazione  internazionale  per  0,653  milioni  di  euro  e
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio per 1 milione di euro; 
  h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016,
e a 30 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2015, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle  finanze
per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016  e
30 milioni di euro per  l'anno  2017;  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro
per  l'anno  2015  e  17   milioni   di   euro   per   l'anno   2016;
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di
euro  per  l'anno  2015;  l'accantonamento  relativo   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2  milioni
di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015; 
  i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016  mediante  riduzione
della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di  cui  all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  l) quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera  e),  del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; 
  m) quanto  a  123,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante
corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate,  relative
al medesimo anno 2015, a seguito  dell'attivita'  di  monitoraggio  e
verifica  concernente   le   complessive   misure   di   salvaguardia
dall'incremento dei requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico
stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
per le quali  la  certificazione  del  diritto  al  beneficio  e'  da
ritenersi  conclusa   rispetto   a   quanto   utilizzato   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto.  E'
corrispondentemente ridotto  per  l'anno  2015  lo  stanziamento  del
capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e  1,9  milioni  di
euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo  per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti,  da  adottare  entro  10
giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  le  occorrenti
variazioni di bilancio,  anche  in  conto  residui.  Ove  necessario,
previa  richiesta  dell'amministrazione  competente,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  puo'   disporre   il   ricorso   ad
anticipazioni  di  tesoreria,   la   cui   regolarizzazione   avviene
tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  5
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): 
              «Art. 5  (Disposizioni  per  la  riduzione  dei  prezzi
          dell'energia elettrica). - 1. (Omissis). 
              2. Le maggiori entrate generate dalle  disposizioni  di
          cui al comma 1 sono destinate,  al  netto  della  copertura
          finanziaria  di  cui  all'art.  61,  alla  riduzione  della
          componente   A2   della   tariffa   elettrica    deliberata
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla  base
          delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico  entro  60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  secondo  comma
          dell'art.  47  della  legge  20   maggio   1985,   n.   222
          (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in  Italia  e
          per il sostentamento del clero cattolico in servizio  nelle
          diocesi): 
              «Art. 47. (Omissis). 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art.  52
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
              «Art.  52  (Norme  per  il  trasferimento  di  funzioni
          statali alle regioni e agli enti locali e relativi  costi).
          - 1.-7. (Omissis). 
              8. Al fine di favorire il puntuale esercizio  da  parte
          di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite  ai
          sensi del capo I della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e'
          istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare  massimo
          di lire 65 miliardi, da utilizzare  in  caso  di  effettive
          sopraggiunte  esigenze  valutate   dalla   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 16-sexiesdecies
          dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e disposizioni finanziarie urgenti): 
              «Art. 41 (Proroghe di termini in  materia  finanziaria.
          Proroga di  termini  in  materia  di  istruzione  e  misure
          relative all'attuazione della  Programmazione  cofinanziata
          dall'Unione  europea   per   il   periodo   2007-2013).   -
          1.-16-quinquiesdecies. (Omissis). 
              16-sexiesdecies. In  favore  delle  regioni  a  statuto
          ordinario confinanti con l'Austria e'  istituito  un  fondo
          per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per  la
          riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio
          per autotrazione. Il fondo  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          una dotazione di  3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri  di
          ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
          Ministro per i rapporti con le regioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 38 dell'art.  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
              «38. Per il finanziamento dei programmi  di  ricerca  e
          sviluppo di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n.
          808,   sono   autorizzati   due    contributi    ventennali
          rispettivamente  di  importo  di  30  milioni  di  euro   a
          decorrere  dall'anno  2014  e  di  10  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2015. Per il finanziamento di  progetti
          innovativi di prodotti  e  di  processi  nel  campo  navale
          avviati negli anni 2012 e 2013 ai  sensi  della  disciplina
          europea degli aiuti di Stato  alla  costruzione  navale  n.
          2011/C3  64/06,  in  vigore  dal  1°   gennaio   2012,   e'
          autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a
          decorrere dall'esercizio 2014.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  16  dell'art.
          19-ter  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.   135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          2009, n. 166  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di
          obblighi comunitari e per l'esecuzione  di  sentenze  della
          Corte di giustizia delle Comunita' europee): 
              «Art. 19-ter (Disposizioni di  adeguamento  comunitario
          in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1.
          - 15. (Omissis). 
              16. Le risorse necessarie a garantire  il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
              a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
              b) Siremar-Sicilia  Regionale  Marittima  S.p.a.:  euro
          55.694.895 
              c)  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima   S.p.a.   -
          regione Sardegna: euro 13.686.441; 
              d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione
          Toscana: euro 13.005.441; 
              e)  Caremar-Campania  Regionale  Marittima   S.p.a.   -
          regione Campania: euro 29.869.832. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 24 del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214 e' citato nelle Note all'art. 13. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie   e   finali).   -
          1.-1-quater. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».