Art. 17 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede: a) quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto; b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98; c) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015; g) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per 1 milione di euro; h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015; i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; l) quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; m) quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. E' corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia): «Art. 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica). - 1. (Omissis). 2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura finanziaria di cui all'art. 61, alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalita' individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del secondo comma dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi): «Art. 47. (Omissis). A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): «Art. 52 (Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi). - 1.-7. (Omissis). 8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 16-sexiesdecies dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti): «Art. 41 (Proroghe di termini in materia finanziaria. Proroga di termini in materia di istruzione e misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013). - 1.-16-quinquiesdecies. (Omissis). 16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e' istituito un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 38 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013: «38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, e' autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.». - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee): «Art. 19-ter (Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1. - 15. (Omissis). 16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue: a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895 c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441; d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441; e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832. (Omissis).». - Il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e' citato nelle Note all'art. 13. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali): «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.-1-quater. (Omissis). 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.».