Art. 2 
 
 
           Interventi straordinari per la Regione Campania 
 
  1. Al  fine  di  dare  esecuzione  alle  sentenze  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa  C-297/2008)  e
del 16 luglio 2015 (causa  C-653/13),  il  Presidente  della  Regione
Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti: 
  a) lo  smaltimento,  ove  occorra  anche  attraverso  la  messa  in
sicurezza permanente in situ, dei rifiuti  in  deposito  nei  diversi
siti  della  Regione  Campania  risalenti  al  periodo   emergenziale
2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009; 
  b) la bonifica, la  riqualificazione  ambientale  e  il  ripristino
dello  stato  dei  luoghi  dei  siti  di  cui  alla  lettera  a)  non
interessati  dalla  messa  in  sicurezza  permanente  e   l'eventuale
restituzione delle aree attualmente detenute in locazione  ovvero  ad
altro titolo. 
  2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del  cronoprogramma,  e'
approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto,  dai  competenti  organi  regionali  e  costituisce
variante del vigente Piano regionale  di  gestione  dei  rifiuti.  Il
piano approvato  e'  immediatamente  trasmesso  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela  del
territorio e  del  mare  e  dell'economia  e  delle  finanze  per  le
valutazioni  di  competenza  che  sono  rese  entro  20  giorni   dal
ricevimento. Il Piano e' successivamente inviato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri alla Commissione europea. 
  3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori,
ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si  applicano
le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di  termini  di
conclusione dei procedimenti di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge   26   novembre   2010,   n.   196,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. 
  4. Ai fini del finanziamento del  Piano  di  cui  al  comma  1,  e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un  Fondo
con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di  cui  70
milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania  per  le
finalita' di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni  sono  trasferiti
al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri  per
essere successivamente trasferiti alla Regione  Campania  sulla  base
dell'attuazione del cronoprogramma come  certificata  dal  Presidente
della Regione. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   sono
disciplinate le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute  a
carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4. 
  6. In caso di mancata approvazione del Piano entro  il  termine  di
cui  al  comma  2  ovvero  di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma
dell'attivita', si applica l'articolo  41  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234. Rimane impregiudicata  ogni  questione  riguardante  le
sentenze di cui al comma 1. 
  7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione  del  piano
di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone  e
attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo  stralcio
operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non  superiore
al trenta per cento dei rifiuti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
mediante  rimozione,  trasporto  e  smaltimento,   nonche'   mediante
recupero  energetico,  presso  impianti  nazionali  ed  esteri,   nel
rispetto della normativa nazionale  ed  europea.  A  tale  scopo,  la
Regione Campania e' autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto
delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4. 
  8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di  cui
al   presente   articolo   si   applica   il   Protocollo   stipulato
dall'Autorita' nazionale anticorruzione e dalla Regione Campania. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione)
          dell'Unione europea  del  4  marzo  2010  (Causa  C-297/08)
          recante «Inadempimento di uno Stato - Ambiente -  Direttiva
          2006/12/CE - Artt. 4 e 5 - Gestione dei rifiuti - Piano  di
          gestione -  Rete  adeguata  ed  integrata  di  impianti  di
          smaltimento - Pericolo per la salute umana o per l'ambiente
          -  Forza  maggiore  -  Turbative  dell'ordine  pubblico   -
          Criminalita' organizzata» e' pubblicata nella GU C 113  del
          1.5.2010, pagg. 8-8. 
              - La sentenza della Corte di Giustizia (Terza  Sezione)
          del 16 luglio 2015 (Causa C-653/13) recante  «Inadempimento
          di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/12/CE - Articoli 4
          e 5 - Gestione dei rifiuti - Regione  Campania  -  Sentenza
          della Corte - Constatazione di un inadempimento -  Parziale
          mancata esecuzione della sentenza - Articolo 260, paragrafo
          2,  TFUE  -  Sanzioni  pecuniarie  -  Penalita'   -   Somma
          forfettaria» e' pubblicata nella GU C  311  del  21.9.2015,
          pagg. 6-6. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1
          del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24   gennaio   2011,   n.   1
          (Disposizioni relative al  subentro  delle  amministrazioni
          territoriali della  regione  Campania  nelle  attivita'  di
          gestione del ciclo integrato dei rifiuti): 
              «Art. 1 (Impiantistica ed  attivita'  di  gestione  del
          ciclo integrato dei rifiuti). - 1. (Omissis). 
              2. Al fine di garantire la  realizzazione  urgente  dei
          siti da destinare  a  discarica,  nonche'  ad  impianti  di
          trattamento o di  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
          Campania, il Presidente della Regione, ferme  le  procedure
          amministrative e gli atti gia' posti  in  essere,  procede,
          sentiti le Province e gli  enti  locali  interessati,  alla
          nomina,  per  la  durata  massima  di  trentasei  mesi,  di
          commissari straordinari, da individuare  fra  il  personale
          della carriera prefettizia o  fra  i  magistrati  ordinari,
          amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o
          fra i professori universitari ordinari  con  documentata  e
          specifica  competenza  nel  settore  dell'impiantistica  di
          trattamento dei rifiuti, che  abbiano  adeguate  competenze
          tecnico-giuridiche,    i    quali,    con    funzioni    di
          amministrazione  aggiudicatrice,  individuano  il  soggetto
          aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui  all'art.
          57 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          provvedono in via di somma urgenza ad individuare  le  aree
          occorrenti, assumendo le necessarie  determinazioni,  anche
          ai fini dell'acquisizione delle disponibilita'  delle  aree
          medesime,   e   conseguendo   le   autorizzazioni   e    le
          certificazioni    pertinenti.     All'individuazione     ed
          espropriazione di ulteriori aree dove  realizzare  siti  da
          destinare a discarica  anche  tra  le  cave  abbandonate  o
          dismesse con priorita' per quelle acquisite  al  patrimonio
          pubblico, nonche'  alla  conseguente  attivazione  ed  allo
          svolgimento  di  tutte  le  attivita'  finalizzate  a  tali
          compiti,  provvede,  sentiti  le  province   e   i   comuni
          interessati, il commissario straordinario  individuato,  ai
          sensi  del  periodo  precedente,  fra  il  personale  della
          carriera prefettizia anche esercitando in  via  sostitutiva
          le funzioni attribuite in materia ai predetti  enti  ed  in
          deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando
          con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli
          articoli 2, commi 1, 2 e 3,  e  18,  del  decreto-legge  23
          maggio 2008, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando  le  procedure
          di aggiudicazione di cui  al  primo  periodo  del  presente
          comma, con oneri a carico  dell'aggiudicatario.  In  deroga
          alle disposizioni  relative  alla  valutazione  di  impatto
          ambientale (VIA) di cui al  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  nonche'   alla   pertinente   legislazione
          regionale  in  materia,   per   la   valutazione   relativa
          all'apertura  delle  discariche   e   all'esercizio   degli
          impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
          del  presente  comma  procedono  alla  convocazione   della
          conferenza di  servizi,  che  e'  tenuta  a  rilasciare  il
          proprio parere entro e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
          convocazione. Qualora il parere reso  dalla  conferenza  di
          servizi non intervenga nei termini  previsti  dal  presente
          comma,  il  Consiglio  dei  ministri,   su   proposta   del
          Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine
          al rilascio della VIA entro i sette giorni  successivi.  La
          procedura per  il  rilascio  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale per l'apertura delle  discariche  e  l'esercizio
          degli  impianti  di  cui  alla  presente  disposizione   e'
          coordinata  nell'ambito  del  procedimento  di  VIA  e   il
          provvedimento finale  fa  luogo  anche  dell'autorizzazione
          integrata. Qualora  il  parere  reso  dalla  conferenza  di
          servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si  esprime
          entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di  cui
          al presente comma svolgono, in luogo del  Presidente  della
          regione  Campania,   le   funzioni   gia'   attribuite   al
          Sottosegretario  di   Stato   di   cui   all'art.   1   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   123,
          avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni  contenute
          nel presente comma, degli  uffici  della  Regione  e  delle
          Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica e nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo
          finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
          I termini  dei  procedimenti  relativi  al  rilascio  delle
          autorizzazioni,  di  certificazioni  e   di   nulla   osta,
          pertinenti all'individuazione delle aree di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 41 della  legge
          24  dicembre   2012,   n.   234   (Norme   generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 41 (Poteri sostitutivi  dello  Stato).  -  1.  In
          relazione a quanto  disposto  dagli  articoli  117,  quinto
          comma, e 120,  secondo  comma,  della  Costituzione,  fermo
          restando quanto previsto dal decreto legislativo 28  agosto
          1997, n. 281, i  provvedimenti  di  attuazione  degli  atti
          dell'Unione europea possono  essere  adottati  dallo  Stato
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle  province  autonome  al   fine   di   porre   rimedio
          all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
          ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i  provvedimenti
          statali adottati si applicano, per  le  regioni  e  per  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          relativa  normativa  di  attuazione,  a   decorrere   dalla
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
          efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
          di attuazione di ciascuna regione e provincia  autonoma.  I
          provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione  della
          natura sostitutiva del potere esercitato  e  del  carattere
          cedevole delle disposizioni in essi contenute.  I  predetti
          atti normativi sono sottoposti al  preventivo  esame  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Nei casi di cui all'art. 37, qualora gli obblighi di
          adeguamento   ai   vincoli    derivanti    dall'ordinamento
          dell'Unione  europea  riguardino  materie   di   competenza
          legislativa o amministrativa delle regioni e delle province
          autonome, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro  per  gli  affari   europei   informa   gli   enti
          interessati assegnando un termine  per  provvedere  e,  ove
          necessario,  chiede  che  la   questione   sia   sottoposta
          all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano per concordare le iniziative da assumere.  In  caso
          di mancato tempestivo adeguamento  da  parte  dei  suddetti
          enti,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli affari europei propone  al  Consiglio  dei
          ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
          poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto  comma,
          e 120, secondo comma,  della  Costituzione,  ai  sensi  del
          comma 1 del presente articolo e  delle  altre  disposizioni
          vigenti in materia. 
              2-bis. Nel caso di violazione della  normativa  europea
          accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
          europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
          Repubblica  italiana,  ove   per   provvedere   ai   dovuti
          adempimenti si renda necessario procedere  all'adozione  di
          una molteplicita' di atti  anche  collegati  tra  loro,  il
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  competente  per   materia,   sentiti   gli   enti
          inadempienti, assegna a questi ultimi termini  congrui  per
          l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti  necessari.
          Decorso inutilmente anche uno  solo  di  tali  termini,  il
          Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del
          Ministro competente per  materia,  adotta  i  provvedimenti
          necessari,  anche  normativi,  ovvero  nomina  un  apposito
          commissario. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri  e'
          invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
          interessata al provvedimento. Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  anche  agli   inadempimenti
          conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore  alla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione  che
          si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche  di
          cui al primo periodo. 
              Il commissario  di  cui  al  comma  2-bis  esercita  le
          facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6  dell'art.  10
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
              Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche nei casi in cui sono in corso  procedure  europee  di
          infrazione.».