Art. 3 
 
 
              Finanziamento per Comune Reggio Calabria 
 
  1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6,  comma  5,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015  e'
attribuito  al  Comune  di   Reggio   Calabria   un   contributo   di
10.329.479,56 euro  a  ristoro  dei  rimborsi  dell'anno  2015  delle
anticipazioni erogate in favore del medesimo comune  a  valere  sulla
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5  dell'art.  6
          del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni industriali): 
              «Art. 6 (Misure per emergenza liquidita' di enti locali
          impegnati in ripristino legalita'). - 1.-4. (Omissis). 
              5. La restituzione delle anticipazioni  di  liquidita',
          maggiorate degli interessi, erogate agli  enti  di  cui  al
          comma  1  a  valere  sulla  "Sezione  per   assicurare   la
          liquidita' per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili degli enti locali" del Fondo di cui  all'art.  1,
          comma  10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, in ragione delle specifiche ed  esclusive  finalita'
          del  presente  articolo  e  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art.  6,  comma  2,  del  medesimo  decreto-legge,  e'
          effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di
          ciascuna  anticipazione  contratta  e  fino   all'integrale
          rimborso della stessa. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art.  1
          del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali): 
              «Art. 1 (Pagamenti dei debiti  degli  enti  locali).  -
          1.-9. (Omissis). 
              10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della  Sezione  di  cui  all'art.  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'art.  2  richieste  in  data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto art. 2, comma  1,  e,  comunque,  non
          oltre il 28 febbraio 2014. 
              (Omissis).».