Art. 3 Finanziamento per Comune Reggio Calabria 1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015 e' attribuito al Comune di Reggio Calabria un contributo di 10.329.479,56 euro a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate in favore del medesimo comune a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali): «Art. 6 (Misure per emergenza liquidita' di enti locali impegnati in ripristino legalita'). - 1.-4. (Omissis). 5. La restituzione delle anticipazioni di liquidita', maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, e' effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della stessa. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali): «Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). - 1.-9. (Omissis). 10. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2, unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'art. 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014. (Omissis).».