Art. 4 
 
 
              Rifinanziamento fondo emergenze nazionali 
 
  1. La dotazione  del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015. 
  (( 1-bis. Al comma 694 dell'articolo  1  della  legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:
«All'assegnazione della  quota  di  risorse  destinate  all'opera  di
ricostruzione e alla ripresa economica dei  territori  della  regione
Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede  ai  sensi  della
lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225, e successive modificazioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  del  comma  5-quinquies
          dell'art.  5  della  legge  24  febbraio   1992,   n.   225
          (Istituzione  del  Servizio  nazionale   della   protezione
          civile): 
              «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di  ordinanza).  -
          1.-5-quater (Omissis). 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, relativamente ai
          quali il Consiglio dei ministri delibera  la  dichiarazione
          dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo  delle
          risorse del Fondo  per  le  emergenze  nazionali  istituito
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento della Protezione civile. Per il  finanziamento
          delle prime esigenze del suddetto Fondo e'  autorizzata  la
          spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
          risorse del Fondo nazionale di  protezione  civile  di  cui
          all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.
          142, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  luglio
          1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario
          2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali  e'
          determinata annualmente, ai sensi dell'art.  11,  comma  3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto
          finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
          termine di ciascun anno, dovranno  essere  evidenziati,  in
          apposito allegato, gli utilizzi delle  risorse  finanziarie
          del  «Fondo  per  le  emergenze  nazionali».  Qualora   sia
          utilizzato il fondo di  cui  all'art.  28  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in  tutto  o
          in parte, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          mediante  riduzione  delle  voci  di   spesa   rimodulabili
          indicate nell'elenco  allegato  alla  presente  legge.  Con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
          individuati l'ammontare complessivo delle  riduzioni  delle
          dotazioni  finanziarie  da  operare  e  le  voci  di  spesa
          interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi  del
          patto  di  stabilita'  interno,  tali   da   garantire   la
          neutralita'  in  termini  di  indebitamento   netto   delle
          pubbliche amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la
          predetta riduzione delle voci di spesa,  il  fondo  di  cui
          all'art.   28   della   legge   n.   196   del   2009    e'
          corrispondentemente reintegrato, in tutto o in  parte,  con
          le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato  dal
          Consiglio dei  ministri,  dell'aliquota  dell'accisa  sulla
          benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni. La misura dell'aumento,  comunque
          non superiore a cinque centesimi al  litro,  e'  stabilita,
          sulla base della deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane
          in   misura   tale   da   determinare   maggiori    entrate
          corrispondenti, tenuto conto  dell'eventuale  ricorso  alla
          modalita'  di  reintegro  di   cui   al   secondo   periodo
          all'importo  prelevato  dal  fondo  di  riserva.   Per   la
          copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui
          al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
          per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
          del comma 5-ter, si provvede mediante  ulteriori  riduzioni
          delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota  di  accisa  di
          cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In  presenza  di
          gravi  difficolta'  per  il  tessuto  economico  e  sociale
          derivanti dagli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  i
          soggetti residenti  nei  comuni  interessati,  ai  soggetti
          titolari  di  mutui  relativi  agli  immobili  distrutti  o
          inagibili, anche  parzialmente,  ovvero  alla  gestione  di
          attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolta  nei
          medesimi  edifici  o  comunque  compromessa  dagli   eventi
          calamitosi  puo'  essere   concessa,   su   richiesta,   la
          sospensione  delle  rate,   per   un   periodo   di   tempo
          circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
          ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della   protezione
          civile, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
          per  gli  interventi   di   rispettiva   competenza,   alla
          Protezione civile ovvero direttamente alle  amministrazioni
          interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
          corredato della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma
          3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
          modificazioni, e' trasmesso alle Camere per  l'espressione,
          entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
          per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
          il termine per l'espressione del parere,  il  decreto  puo'
          essere comunque adottato.». 
              - La legge 23 dicembre 2014, n. 190  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - legge  di  stabilita'  2015)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014,  n.  300,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo del comma 694 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «694. Il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
          all'art. 5, comma  5-quinquies,  della  legge  24  febbraio
          1992, n. 225, e' rifinanziato di 56  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015, di  cui
          10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione  e
          per  la  ripresa  economica  dei  territori  della  regione
          Sardegna colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del  mese  di
          novembre 2013, e di 9 milioni  di  euro  per  l'anno  2016.
          All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera
          di ricostruzione e alla  ripresa  economica  dei  territori
          della regione Sardegna, di cui al  periodo  precedente,  si
          provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art.  5
          della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e   successive
          modificazioni.».