Art. 7 
 
 
                   Misure urgenti per il presidio 
              del territorio in occasione del Giubileo 
 
  1. Al fine di corrispondere alle  esigenze  di  sicurezza  connesse
allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia  e  di
quelle  di  alcune  specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  il
contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a  siti  e
obiettivi sensibili, e' incrementato fino a 1.500  unita'  a  partire
dal 16 novembre 2015 e fino  al  30  giugno  2016.  Si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  L'impiego   del   predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui  al  comma  74
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di euro
14.312.000  per  l'anno  2016  con  specifica  destinazione  di  euro
14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000  per
il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del  decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  3. Per le  contingenti  esigenze  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica connesse all'imminente  svolgimento  del  Giubileo
straordinario  della  Misericordia,  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo  55,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  e  fatto  salvo  l'articolo  88,
ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del
personale del ruolo  assistenti  e  agenti  della  Polizia  di  Stato
possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non  abbia
maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro
anni, nella stessa sede di servizio. 
  4. Con provvedimento del Capo della Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza sono definite  le  modalita'  attuative  del
comma 3. 
  (( 4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.
244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte  non
superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente  di
natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c)  e  d),
della  presente  legge,  anche  tenuto  conto  di   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge  24  dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata per adottare,
entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative,  con  le
medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,  al  fine
di  assicurare  la  sostanziale  equiordinazione  nel  rispetto   dei
principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6
marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di  cui  all'articolo  8,
comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015,  n.  124».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          5-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2015: 
              «Art.  5-bis  (Proroga   dell'impiego   del   personale
          militare appartenente alle Forze armate). - 1. Al  fine  di
          corrispondere alle contingenti esigenze  di  sicurezza  che
          rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di  cui
          all'art. 24, commi 74 e 75,  del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle  straordinarie
          esigenze di prevenzione  e  contrasto  del  terrorismo,  il
          piano  d'impiego  di  cui  all'art.   5,   comma   1,   del
          decreto-legge 18  febbraio  2015,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  aprile  2015,  n.  43,  puo'
          essere prorogato  fino  al  31  dicembre  2015,  anche  per
          l'ulteriore contingente di 4.500 unita', in relazione  alle
          esigenze di cui al primo e  secondo  periodo  del  medesimo
          art. 5, comma  1.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio
          2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente  e'
          consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi  del
          comma 2 del presente articolo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio  2008,  n.  92,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
              «Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel  controllo
          del  territorio).  -  1.  Per  specifiche  ed   eccezionali
          esigenze di prevenzione  della  criminalita',  ove  risulti
          opportuno un accresciuto  controllo  del  territorio,  puo'
          essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della  legge  1º
          aprile 1981, n. 121, per servizi  di  vigilanza  a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita'. 
              1-bis. (Omissis). 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22  maggio  1975,
          n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
          che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone  o
          la sicurezza dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle
          funzioni   di   polizia    giudiziaria.    Ai    fini    di
          identificazione, per  completare  gli  accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
          349 del codice di procedura penale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  74  e  75
          dell'art. 24 del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
              «Art. 24 (Disposizioni  in  materia  di  Forze  armate,
          Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto  di
          Stato). - 1.-73. (Omissis). 
              74. Al fine di assicurare la prosecuzione del  concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge
          23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
          ulteriori  semestri  per   un   contingente   di   militari
          incrementato  con  ulteriori  1.250  unita',  destinate   a
          servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di  vigilanza
          di siti e obiettivi sensibili in concorso e  congiuntamente
          alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
          dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
          rende maggiormente necessario.  Ai  fini  dell'impiego  del
          personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
          comma, si applicano le disposizioni di cui all'art.  7-bis,
          commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine
          e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per  l'anno
          2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'art.   7-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo art.  7-bis,  comma  4,
          del  decreto-legge  n.  92  del   2008,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  61,
          comma  18,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  3,
          comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  55
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335 (Ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato
          che espleta funzioni di polizia): 
              «Art. 55 (Trasferimenti). - I trasferimenti di sede del
          personale di cui al  presente  decreto  legislativo,  fatto
          salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121,  possono  essere  disposti  a
          domanda  dell'interessato,  ove   questi   abbia   prestato
          servizio nella stessa sede  ininterrottamente  per  quattro
          anni.   A   tal   fine   l'Amministrazione    rende    noto
          semestralmente, per ogni  sede,  il  numero  delle  domande
          presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e
          pubblica  annualmente  l'elenco   delle   sedi   disagiate,
          individuate con decreto del Ministro, sentito il  Consiglio
          nazionale di polizia. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'ultimo   comma
          dell'art. 88 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121  (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): 
              «Art. 88 (Aspettativa per motivi sindacali). -  1.-  4.
          (Omissis). 
              I trasferimenti  in  ufficio  con  sede  in  un  comune
          diverso di appartenenti alla  Polizia  di  Stato  che  sono
          componenti della  segreteria  nazionale,  delle  segreterie
          regionali  e  provinciali  dei  sindacati  di   polizia   a
          carattere nazionale  maggiormente  rappresentativi  possono
          essere effettuati  previo  nulla  osta  dell'organizzazione
          sindacale di appartenenza.». 
              - Si riporta il testo del comma  5  dell'art.  1  della
          legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al  Governo  per  la
          revisione dello strumento militare nazionale e norme  sulla
          medesima materia), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Oggetto  e  modalita'  di  esercizio   della
          delega). - 1.-4. (Omissis). 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo   puo'   adottare   disposizioni   integrative    e
          correttive, con le medesime modalita' e  nel  rispetto  dei
          medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte  non
          superiore al 50 per cento dei risparmi di  spesa  di  parte
          corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma  1,
          lettere c) e d), della presente legge, anche  tenuto  conto
          di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo  periodo,
          della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
          modificazioni, e'  utilizzata  per  adottare,  entro  il  1
          luglio 2017, ulteriori  disposizioni  integrative,  con  le
          medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,
          al fine di assicurare la  sostanziale  equiordinazione  nel
          rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
          comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216,  e  dei  criteri
          direttivi di cui all'art. 8, comma 1,  lettera  a),  numero
          1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.».