Art. 8 
 
 
                            Made in Italy 
 
  1. Per il potenziamento delle misure straordinarie per  le  imprese
previste dall'articolo 30 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.
164, sono stanziati ulteriori 10  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2015 destinati ad integrare le  attivita'  del  Piano  di
promozione straordinaria del Made in Italy. 
  2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b)
ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
in particolare quanto ad euro 2 milioni per  il  supporto  alle  piu'
rilevanti   manifestazioni   fieristiche    italiane    di    livello
internazionale e quanto ad euro 8 milioni  per  la  realizzazione  di
campagne di promozione strategica nei mercati  piu'  rilevanti  e  di
contrasto al fenomeno dell'Italian sounding. 
  3.   L'ICE   -   Agenzia   per   la   promozione    all'estero    e
l'internazionalizzazione  delle  imprese   italiane   provvede   alla
realizzazione delle misure di cui al  comma  2  nell'esercizio  delle
proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3,
del decreto-legge n. 133 del 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 30  del  citato
          decreto-legge n. 133 del 2014: 
              «Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy  e
          misure per l'attrazione degli investimenti). - 1.  Al  fine
          di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole
          e medie, che operano  nel  mercato  globale,  espandere  le
          quote italiane del  commercio  internazionale,  valorizzare
          l'immagine del  Made  in  Italy  nel  mondo,  sostenere  le
          iniziative  di  attrazione  degli  investimenti  esteri  in
          Italia, il Ministro dello  sviluppo  economico  adotta  con
          proprio decreto entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, un  Piano  per  la  promozione
          straordinaria  del  Made  in  Italy  e  l'attrazione  degli
          investimenti in Italia. Il Piano di cui al  presente  comma
          e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri  e
          della cooperazione internazionale e con il  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali  con  riferimento
          alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e),  ed  f),
          rivolte alle imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'
          alle iniziative da  adottare  per  la  realizzazione  delle
          suddette azioni. 
              2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le
          seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
              a)   iniziative   straordinarie   di    formazione    e
          informazione sulle opportunita' offerte dai mercati  esteri
          alle imprese in particolare piccole e medie; 
              b)  supporto   alle   piu'   rilevanti   manifestazioni
          fieristiche italiane di livello internazionale; 
              c) valorizzazione delle produzioni  di  eccellenza,  in
          particolare agricole e agroalimentari, e tutela  all'estero
          dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di  origine
          delle imprese e dei prodotti; 
              d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei
          diversi mercati, anche attraverso appositi accordi  con  le
          reti di distribuzione; 
              e) realizzazione di un segno distintivo unico,  per  le
          iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
          universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
          che siano rappresentative della qualita' e  del  patrimonio
          enogastronomico italiano; 
              f) realizzazione di campagne di  promozione  strategica
          nei mercati piu'  rilevanti  e  di  contrasto  al  fenomeno
          dell'Italian sounding; 
              g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di  e-commerce
          da parte delle piccole e medie imprese; 
              h) realizzazione di tipologie  promozionali  innovative
          per l'acquisizione e la fidelizzazione  della  domanda  dei
          mercati esteri; 
              i) rafforzamento organizzativo delle start  up  nonche'
          delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  in   particolare
          attraverso l'erogazione di contributi a  fondo  perduto  in
          forma di voucher; 
              l)  sostegno  ad   iniziative   di   promozione   delle
          opportunita'  di  investimento  in   Italia,   nonche'   di
          accompagnamento e assistenza degli  investitori  esteri  in
          Italia. 
              3. L'ICE -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle  imprese  italiane  provvede
          all'attuazione del piano di cui al comma  1  nell'esercizio
          delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle
          intese raggiunte sulle azioni di cui al  comma  2,  lettere
          c), d), e), ed f). 
              3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  trasmette
          ogni anno  alle  competenti  Commissioni  parlamentari  una
          relazione sugli interventi svolti e, in particolare,  sulle
          azioni realizzate, attraverso la rete  estera,  a  sostegno
          della promozione del made in Italy e dell'attrazione  degli
          investimenti all'estero. 
              4. I contributi di cui alla lettera i),  del  comma  2,
          sono  destinati,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          per l'acquisizione, tra l'altro,  di  figure  professionali
          specializzate nei  processi  di  internazionalizzazione  al
          fine di realizzare attivita'  di  studio,  progettazione  e
          gestione di processi e programmi  su  mercati  esteri.  Con
          decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
          requisiti soggettivi, i  criteri  e  le  modalita'  per  la
          concessione dei voucher. 
              5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi  tra  il
          Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane sono definiti: 
              a) gli obiettivi attribuiti all'ICE -  Agenzia  per  la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese   italiane   per   favorire   l'attrazione    degli
          investimenti  esteri,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'art. 1, comma 460, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296; 
              b) i risultati attesi; 
              c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 
              6. L'ICE -  Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   svolge
          l'attivita' di  attrazione  degli  investimenti  all'estero
          attraverso la propria rete  estera  che  opera  nell'ambito
          delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 
              7. Presso il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e'
          istituito un  Comitato  con  il  compito  di  coordinamento
          dell'attivita' in materia di attrazione degli  investimenti
          esteri, nonche' di favorire, ove  necessario,  la  sinergia
          tra  le  diverse  amministrazioni  centrali  e  locali.  Il
          Comitato e' composto da  un  rappresentante  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  che   lo   presiede,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da un rappresentante del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione e da  un  rappresentante  della  Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  Regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato  puo'
          essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
          centrali e territoriali di volta  in  volta  coinvolte  nel
          progetto d'investimento. Ai  componenti  del  Comitato  non
          sono corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi  di  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento  del
          Comitato di cui al presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  previste  a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  L'art.  35  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e'
          abrogato. 
              8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          presenta annualmente  al  Parlamento  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti. 
              9. La dotazione  del  Fondo  per  la  promozione  degli
          scambi  e   l'internazionalizzazione   delle   imprese   da
          assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero  e
          l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  di  cui
          all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della  legge
          di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di
          cui al presente articolo.».