Art. 9 
 
 
             Revoca finanziamenti interventi non attuati 
                e abrogazioni procedure per aeroporti 
 
  1. Al fine di garantire l'utilizzo delle  risorse  stanziate  e  di
accelerare la realizzazione di opere valutate di  interesse  pubblico
generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5  e
6, le condizioni di appaltabilita' e di cantierabilita' si realizzano
quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui  al  comma
2, sono  compiuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  dell'effettiva
disponibilita'  delle  risorse  necessarie  ai  fini  rispettivamente
corrispondenti.»; 
    b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2  lettere
a), b) e c) per l'appaltabilita' e la  cantierabilita'  delle  opere»
sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate  dal  comma
3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le  tabelle  di
finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2». 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  hanno  effetto  per  gli
interventi finanziati a decorrere  dall'esercizio  finanziario  2014.
Sono fatti salvi gli effetti degli  adempimenti  gia'  compiuti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla ((  legge  24  marzo
2012, n. 27 )), e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   3   del   citato
          decreto-legge  n.  133  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo  sblocco
          di opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili  per  il
          rilancio dell'economia). - 1. Per consentire nell'anno 2014
          la  continuita'   dei   cantieri   in   corso   ovvero   il
          perfezionamento   degli   atti   contrattuali   finalizzati
          all'avvio dei lavori, il Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementato di  complessivi
          3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per  l'anno  2014,
          231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per  l'anno  2016,
          1.073 milioni per l'anno 2017,  2.066  milioni  per  l'anno
          2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
              1-bis.  Il  fondo  di  cui  al  comma  1  e'   altresi'
          incrementato, per un importo pari a  39  milioni  di  euro,
          mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte  in  conto
          residui, derivanti dalle  revoche  disposte  dall'art.  13,
          comma 1,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma
          6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              2.  Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, quanto alle opere di cui alle  lettere  a)  e  b),
          nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione  del  presente  decreto,  quanto
          alle opere di cui  alla  lettera  c),  sono  finanziati,  a
          valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis: 
              a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli  18  e
          25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili  entro  il
          28  febbraio  2015:  Completamento  della   copertura   del
          Passante  ferroviario  di  Torino;  Completamento   sistema
          idrico  Basento-Bradano,  Settore  G;   Asse   autostradale
          Trieste-Venezia; Interventi di soppressione  e  automazione
          di passaggi a livello sulla rete ferroviaria,  individuati,
          con  priorita'  per  la  tratta  terminale   pugliese   del
          corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce;  Tratta
          Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma; 
              b)  i  seguenti  interventi  appaltabili  entro  il  28
          febbraio 2015 e  cantierabili  entro  il  31  agosto  2015:
          ulteriore  lotto  costruttivo  Asse  AV/AC  Verona  Padova;
          Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
          dell'asse ferroviario  Cuneo-Ventimiglia;  Completamento  e
          ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
          mediante  l'interconnessione  tra  la  SS  32   e   la   SP
          299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1;  Terzo  Valico
          dei Giovi - AV Milano Genova;  Quadrilatero  Umbria-Marche;
          Completamento   Linea   1    metropolitana    di    Napoli;
          rifinanziamento dell'art.  1,  comma  70,  della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  relativo  al  superamento  delle
          criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti  e
          gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli  della
          Strada Statale 131 in Sardegna; 
              c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
          2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:  metropolitana
          di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento  ed
          adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria,  dallo
          svincolo di Rogliano allo svincolo  di  Atilia;  Autostrada
          Salerno-Reggio  Calabria  svincolo  Laureana  di  Borrello;
          Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina"  tra  lo
          svincolo di Caianello della Strada  statale  n.  372  e  lo
          svincolo  di  Benevento  sulla  strada   statale   n.   88;
          Completamento della S.S. 291 in  Sardegna;  Variante  della
          "Tremezzina"  sulla  strada  statale   internazionale   340
          "Regina";  Collegamento  stradale  Masserano-Ghemme;  Ponte
          stradale di collegamento tra l'autostrada per  Fiumicino  e
          l'EUR; Asse viario  Gamberale-Civitaluparella  in  Abruzzo;
          Primo lotto Asse viario  S.S.  212  Fortorina;  Continuita'
          interventi  nuovo  tunnel  del  Brennero;  Quadruplicamento
          della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
          e Salerno; Completamento  sistema  idrico  integrato  della
          Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
          del Consiglio dei ministri  dal  2  al  15  giugno  2014  o
          richieste inviate ai  sensi  dell'art.  18,  comma  9,  del
          decreto-legge n. 69 del 2013. 
              3. Le richieste di finanziamento inoltrate  dagli  enti
          locali relative agli interventi di cui al comma 2,  lettera
          c),  sono  istruite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo  di  100
          milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
          nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
          con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, assegnando priorita': a) alla  qualificazione  e
          manutenzione   del   territorio,   mediante   recupero    e
          riqualificazione  di  volumetrie  esistenti   e   di   aree
          dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
          b) alla riqualificazione e  all'incremento  dell'efficienza
          energetica del patrimonio edilizio pubblico,  nonche'  alla
          realizzazione di impianti di produzione e distribuzione  di
          energia da fonti rinnovabili; c) alla  messa  in  sicurezza
          degli  edifici  pubblici,  con  particolare  riferimento  a
          quelli scolastici, alle  strutture  socio-assistenziali  di
          proprieta' comunale e alle strutture di maggiore  fruizione
          pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
          tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i  vincoli
          di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una  quota  pari  a
          100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai  commi
          1 e 1-bis e'  destinata  ai  Provveditorati  interregionali
          alle opere pubbliche del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti  per  interventi  di  completamento  di  beni
          immobiliari demaniali di loro competenza e, nel  limite  di
          50 milioni,  per  l'attuazione  di  interventi  urgenti  in
          materia di dissesto idrogeologico, di  difesa  e  messa  in
          sicurezza di beni pubblici, di completamento  di  opere  in
          corso    di    esecuzione    nonche'    di    miglioramento
          infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti sono  individuati,  d'intesa
          con la struttura di missione istituita con il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio  2014,  gli
          interventi e le procedure di attuazione. 
              3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
          commi  5  e  6,  le  condizioni  di  appaltabilita'  e   di
          cantierabilita'   si   realizzano   quando    i    relativi
          adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma  2,  sono
          compiuti entro  il  31  dicembre  dell'anno  dell'effettiva
          disponibilita'   delle   risorse   necessarie    ai    fini
          rispettivamente corrispondenti. 
              4. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  del  presente
          articolo si provvede: 
              a); 
              b) quanto  a  11  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,
          mediante parziale utilizzo delle  disponibilita'  derivanti
          dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1,  del  decreto
          legge  23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito   con
          modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  e
          confluite nel fondo  di  cui  all'art.  32,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
              c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014,  quanto
          a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per
          l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli  anni
          dal  2017  al  2020,  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  5,  comma  1,
          della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 
              d) quanto a 94,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 1, comma 186, della legge 24 dicembre
          2012, n. 228; 
              e) quanto a 79,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre
          2012, n. 228; 
              f) quanto a 51,2 milioni di euro  per  l'anno  2015,  a
          155,8 milioni per l'anno 2016, a  925  milioni  per  l'anno
          2017  e  a  1.918  milioni  per   l'anno   2018,   mediante
          corrispondente riduzione della quota  nazionale  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020  -
          di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27  dicembre  2013,
          n. 147. 
              5. Il mancato rispetto  delle  condizioni  fissate  dal
          comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato
          ai  sensi  del  presente  decreto  secondo  le  tabelle  di
          finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2. 
              6.  Le  risorse  revocate  ai   sensi   del   comma   5
          confluiscono nel Fondo di cui all'art.  32,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  sono
          attribuite prioritariamente. 
              a)  al  primo  lotto   funzionale   asse   autostradale
          Termoli-San Vittore; 
              b) al completamento della rete della Circumetnea; 
              c)    alla    metropolitana    di    Palermo:    tratto
          Oreto-Notarbartolo; 
              d) alla metropolitana  di  Cagliari:  adeguamento  rete
          attuale e interazione con l'hinterland; 
              d-bis) all'elettrificazione  della  tratta  ferroviaria
          Martina   Franca-Lecce-Otranto-Gagliano   del   Capo,    di
          competenza della societa' Ferrovie del Sud  Est  e  servizi
          automobilistici; 
              d-ter)  al  potenziamento   del   Sistema   ferroviario
          metropolitano  regionale  veneto  (SFMR),   attraverso   la
          chiusura                  del                  quadrilatero
          Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova; 
              d-quater) all'ammodernamento della  tratta  ferroviaria
          Salerno-Potenza-Taranto; 
              d-quinquies) al prolungamento  della  metropolitana  di
          Genova da Brignole a piazza Martinez; 
              d-sexies) alla strada  statale  n.  172  «dei  Trulli»,
          tronco Casamassima-Putignano ; 
              d-septies)   alle   reti    metropolitane    di    aree
          metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. 
              7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di
          cui  al  comma  1  sono  stabilite,  in  ordine  a  ciascun
          intervento,  le  modalita'  di   utilizzo   delle   risorse
          assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
          applicazione di misure di revoca. 
              8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso,
          sono  confermati  i  finanziamenti  pubblici  assegnati  al
          collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui
          alla  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n.  60/2013,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  60  del  13  marzo
          2014;  nonche'  sono  definitivamente  assegnate   all'Anas
          S.P.A. per  il  completamento  dell'intervento  "Itinerario
          Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a  quattro  corsie
          della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla
          tabella "Integrazioni e completamenti di lavori  in  corso"
          del   Contratto   di   programma   tra   Ministero    delle
          Infrastrutture e  dei  Trasporti  e  ANAS  S.p.A.  relativo
          all'anno 2013, pari a 3 milioni  di  euro  a  valere  sulle
          risorse destinate al Contratto di programma 2013 e  a  42,5
          milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  destinate  al
          Contratto di  programma  2012.  Le  risorse  relative  alla
          realizzazione degli interventi concernenti il completamento
          dell'asse strategico nazionale autostradale  Salerno-Reggio
          Calabria di cui alla delibera del CIPE 3  agosto  2011,  n.
          62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del  31
          dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS
          Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti. 
              9. Le opere elencate  nell'XI  allegato  infrastrutture
          approvato ai sensi dell'art.  1  della  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, dal CIPE nella seduta  del  1°  agosto  2014,
          che, alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
          non sono state ancora avviate e per le quali  era  prevista
          una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo
          e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo
          periodo di programmazione 2014-2020. Entro  il  31  ottobre
          2014,  gli  Enti  che  a  diverso  titolo  partecipano   al
          finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui  al
          primo  periodo  confermano  o  rimodulano  le  assegnazioni
          finanziarie inizialmente previste. 
              9-bis.   Le    opere    elencate    nell'XI    allegato
          infrastrutture approvato ai sensi dell'art. 1  della  legge
          21 dicembre 2001, n. 443, e successive  modificazioni,  dal
          CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano gia'  state
          precedentemente  qualificate  come  opere  strategiche   da
          avviare nel  rispetto  dell'art.  41  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          e per le quali alla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto sia  stata  indetta  la
          conferenza di servizi di cui all'art. 165 del codice di cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria  al  CIPE,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie  per
          la  loro  realizzazione,  previa  verifica   dell'effettiva
          sussistenza delle risorse stesse. 
              10. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          e'  confermato  Autorita'   Nazionale   capofila   e   Capo
          Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al
          nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi  di
          cooperazione   interregionale   ESPON    e    URBACT,    in
          considerazione di quanto gia' previsto dalla  delibera  del
          CIPE  21  dicembre  2007,  n.  158/2007,   pubblicata   nel
          supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136
          del  12  giugno  2008,  ed  in  relazione   alla   missione
          istituzionale di programmazione e sviluppo  del  territorio
          propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              11. E'  abrogato  il  comma  11-ter  dell'art.  25  del
          decreto-legge  n.  69  del  2013,  come   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. 
              12. Dopo l'art. 6-bis, comma 2,  del  decreto-legge  26
          giugno 2014, n. 92,  convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014,  n.  117,  e'  aggiunto  il  seguente
          comma: 
              "2-bis.  Le  risorse  disponibili  sulla   contabilita'
          speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
          per le infrastrutture carcerarie  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 3 dicembre  2012,  allegato  al
          decreto-legge  1°  luglio  2013,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  94,  sono
          versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato
          per   essere   riassegnate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze a  uno  o  piu'  capitoli  di
          bilancio dello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero  della
          giustizia  secondo   le   ordinarie   competenze   definite
          nell'ambito del decreto di cui al comma 2.". 
              12-bis.   Per   il   completamento   degli   interventi
          infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'art.  1,
          comma  452,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive  modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          487.000 euro per l'anno 2014. 
              12-ter.  All'onere  derivante  dal  comma   12-bis   si
          provvede,  per   l'anno   2014,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa  prevista  dall'art.
          2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194. 
              12-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge
          24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1,  comma  41,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147,  il  parere  di  congruita'
          economica, relativo agli atti di affidamento in  attuazione
          del  protocollo  d'intesa  del  24  febbraio  2003  per  la
          prosecuzione degli interventi per  il  completamento  e  la
          prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla
          rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato  da  CONSIP
          SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla
          richiesta. Il termine  e'  sospeso  in  caso  di  richiesta
          motivata di chiarimenti o documenti e riprende a  decorrere
          dal giorno del loro  arrivo  a  CONSIP  SpA.  L'affidatario
          adotta   ogni   utile   variante   migliorativa   richiesta
          dall'Amministrazione   in    ragione    della    evoluzione
          tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia'
          disposte.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  71   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   24   marzo   2012,   n.   37
          (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 71 (Oggetto e ambito di applicazione).  -  1.  Il
          presente  Capo  stabilisce  i  principi   comuni   per   la
          determinazione e la riscossione  dei  diritti  aeroportuali
          negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 
              2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare
          ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  25
          luglio 1997, n. 250, e' istituita l'Autorita' nazionale  di
          vigilanza, di  cui  all'art.  73,  che  svolge  compiti  di
          regolazione economica nonche' di vigilanza, di cui all'art.
          80,  con  l'approvazione  dei  sistemi  di  tariffazione  e
          dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di  tariffazione
          pluriennale, anche accorpata  per  servizi  personalizzati,
          che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi. 
              3. I modelli di tariffazione, approvati  dall'Autorita'
          previo parere  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei
          Trasporti e del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,
          sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi,
          a obiettivi  di  efficienza  nonche',  nell'ambito  di  una
          crescita   bilanciata   della    capacita'    aeroportuale,
          all'incentivazione  degli  investimenti   correlati   anche
          all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo  ed
          alla qualita' dei servizi. 
              3-bis. (Abrogato). 
              4. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          previa  istruttoria  dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui
          all'art. 73, trasmette annualmente alla Commissione europea
          una relazione sullo stato di attuazione delle  disposizioni
          di cui al presente Capo e della normativa comunitaria. 
              5. Le disposizioni di  cui  al  presente  Capo  non  si
          applicano ai  diritti  riscossi  per  la  remunerazione  di
          servizi di navigazione aerea di rotta e  di  terminale,  di
          cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del
          6 dicembre 2006, ne' ai diritti  riscossi  a  compenso  dei
          servizi di assistenza a terra  di  cui  all'allegato  A  al
          decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,  di  attuazione
          della direttiva 96/67/CE  del  Consiglio,  del  15  ottobre
          2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi  di
          assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', ne'  ai
          diritti riscossi per finanziare l'assistenza  fornita  alle
          persone con disabilita' e alle persone a mobilita'  ridotta
          di cui al regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.».