Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
               Accelerazione procedimento di cessione 
                     e disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 4, comma 4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «rapidita'  ed  efficienza
dell'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche con  riferimento
ai profili di tutela ambientale»; 
  b) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «primaria  istituzione
finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di consulenza  aziendale»;
la parola: «individuata» e' sostituita dalle seguenti:  «individuate,
ai sensi delle disposizioni vigenti,»; 
  c) al terzo  periodo,  le  parole:  «Il  commissario  straordinario
richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla
presentazione dell'offerta,  la  presentazione  di»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le offerte sono corredate da». 
  2. Entro il 30  giugno  2016,  i  commissari  del  Gruppo  ILVA  in
amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di
parita'  di  trattamento,  trasparenza  e  non  discriminazione,   le
procedure per il trasferimento dei  complessi  aziendali  individuati
dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, assicurando la discontinuita',  anche  economica,  della
gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. 
  3. Al solo scopo di  accelerare  il  processo  di  trasferimento  e
conseguire la discontinuita'  di  cui  al  comma  2,  garantendo  nel
contempo la prosecuzione dell'attivita' in modo  da  contemperare  le
esigenze di tutela dell'ambiente, della  salute  e  dell'occupazione,
nelle more del completamento delle  procedure  di  trasferimento,  e'
disposta in favore  dell'amministrazione  straordinaria  l'erogazione
della somma di 300 milioni di euro, indispensabile  per  fare  fronte
alle  indilazionabili  esigenze  finanziarie  del  Gruppo   ILVA   in
amministrazione straordinaria. L'erogazione della  somma  di  cui  al
precedente  periodo  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.  Il  relativo  stanziamento  e'  iscritto  sullo  stato   di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.  L'aggiudicatario,
individuato all'esito della procedura di cui  al  comma  2,  provvede
alla restituzione allo Stato dell'importo erogato,  maggiorato  degli
interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il  giorno
lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread
pari al 3 per cento,  entro  60  giorni  dal  decreto  di  cessazione
dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo  ((73))  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del  capitale  e  degli
interessi derivanti dall'erogazione di cui  al  presente  comma  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al  comma
3, si provvede mediante versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per un corrispondente  importo,  delle  somme  giacenti  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  45,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. All'onere derivante  dal  venire  meno  del
rimborso dei mutui di cui  al  predetto  articolo  45,  pari  a  13,1
milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni  di
euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2019, in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  si  provvede
mediante riduzione, per un importo pari a  13,1  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti,  da  adottare  entro  10
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 
  6.  L'organo  commissariale  del  Gruppo  ILVA  in  amministrazione
straordinaria  provvede  al  pagamento  con  priorita'   dei   debiti
prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria,
anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste
in   essere   dall'organo   commissariale   del   gruppo   ILVA    in
amministrazione straordinaria e dai soggetti da  esso  funzionalmente
delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo  che  precede,
trova applicazione, anche con riguardo alla  responsabilita'  civile,
l'esonero previsto dall'articolo 2,  comma  6,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. 
  ((6-bis.  I  commissari  del  Gruppo  ILVA,   al   fine   esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione  straordinaria,  come  eventualmente   modificato   e
integrato per effetto  della  procedura  di  cui  al  comma  8,  sono
autorizzati a contrarre finanziamenti  statali,  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino  a
200 milioni di euro nel 2017.  I  finanziamenti  statali  di  cui  al
periodo precedente  sono  erogati  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  I  relativi
importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Sugli  importi   erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6  mesi  pubblicato
il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
uno spread pari al 3 per cento. I predetti  importi  sono  rimborsati
nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati,  ovvero
in altro esercizio qualora si provveda  in  tal  senso  con  apposita
disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono  tenere
conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui  al  comma
2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e  dell'incidenza  di
essi sulla necessita' di ricorrere ai finanziamenti di cui  al  primo
periodo da parte dell'amministrazione  straordinaria.  I  criteri  di
scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA  sono
indicati in una relazione da trasmettere  alle  Camere  entro  il  30
luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e  interessi
sono  soddisfatti,  nell'ambito  della  procedura   di   ripartizione
dell'attivo della societa', in prededuzione, ma  subordinatamente  al
pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli  altri
creditori della procedura di amministrazione  straordinaria,  nonche'
dei creditori privilegiati ai sensi  dell'articolo  2751-bis,  numero
1), del codice civile. E', comunque, fatto obbligo di  promuovere  le
azioni di rivalsa, le azioni di responsabilita' e di risarcimento nei
confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente,  cagionato  i
danni ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA  e  al  suo
patrimonio. 
  6-ter. Le disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  3,  comma
1-ter, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per  un
importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nell'anno 2016. 
  6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, le parole: «2.000 milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2.100 milioni di euro». 
  6-quinquies. Il Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il
periodo di programmazione 2014-2020, e' ridotto  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017. 
  6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale
di 150 milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e
di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2016»  e  il  sesto  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Al relativo onere, pari a  150  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in
conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e
2016, relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive
modificazioni.». 
  6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole da: «L'organo commissariale»  fino  a:  «Allo  scopo,»
sono soppresse; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni  di  euro»  sono
inserite le seguenti: «per l'anno 2015». 
  6-octies. All'articolo 2-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Gli specifici criteri di  valutazione,  che  escludono  il  rilascio
della garanzia per le imprese che non presentino  adeguate  capacita'
di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche'  per  le
imprese in difficolta' ai sensi  di  quanto  previsto  dalla  vigente
disciplina dell'Unione europea, tengono conto  in  particolare  delle
esigenze di  accesso  al  credito  delle  imprese  con  un  fatturato
costituito,  per  almeno  due  esercizi,   anche   non   consecutivi,
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per  almeno  il  50
per cento del relativo importo, da servizi, lavori e  forniture  resi
ai complessi aziendali della societa' ILVA S.p.a. I predetti  criteri
sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro
35.000.000 di cui al comma 1». 
  6-novies. Al quarto periodo del  comma  2  dell'articolo  53  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo  14-bis
del  decreto-legge  30  giugno  2005,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,  dopo  le  parole:
«continuita' occupazionale di tutti i  lavoratori  interessati»  sono
aggiunte le seguenti: «anche  tramite  il  ricorso  all'istituto  del
lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150.  Allo  scopo  sono
utilizzate  le  risorse  di  cui  all'articolo  5,  comma   14,   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80». 
  6-decies. Per  i  lavoratori  dello  stabilimento  ILVA  di  Genova
Cornigliano, inseriti in contratti di  solidarieta'  antecedentemente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre  2016
e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento
del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di  riduzione  di
orario, previsto dall'articolo 2-bis del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,
pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o  comunque  pervenute
allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali,  anche
diversi da quelli per  reati  ambientali  o  connessi  all'attuazione
dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del  titolare
dell'impresa,  ovvero,  in  caso  di  impresa  esercitata  in   forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che prima del  commissariamento  di
cui  al  decreto-legge  4  giugno  2013,   n. 61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  abbiano  esercitato
attivita' di direzione e  coordinamento  sull'impresa  commissariata,
salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate,  fino  alla
concorrenza dell'importo di 800  milioni  di  euro,  all'entrata  del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di
cui al comma 6-bis e, per  la  parte  eccedente,  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, per essere destinate al finanziamento  di  interventi  per  il
risanamento e la bonifica ambientale  e,  in  via  subordinata,  alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei
comuni di Taranto e di Statte.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.)) 
  7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  le
parole da: «Con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
«Fermo restando il rispetto dei limiti di  emissione  previsti  dalla
normativa europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  3  febbraio
2014, n. 53, e'  fissato  al  30  giugno  2017.  E'  conseguentemente
prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3,  comma
3, del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il  comma  3-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' abrogato.». 
  ((7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,  n. 20,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse,  nei
limiti della dotazione finanziaria di cui al  comma  1  e  di  quanto
previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 193  del  20  agosto  2012,  fino  all'80   per   cento
dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e  fino
a  un  importo  massimo  garantito  di  2,5  milioni  di   euro   per
impresa.».)) 
  8. Qualora la realizzazione del piano  industriale  e  finanziario,
proposto  dall'aggiudicatario  ai  sensi   dell'articolo   4,   comma
4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente
allo  stabilimento  siderurgico  ILVA  S.p.a.  di  Taranto,  richieda
modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle  attivita'  di
tutela ambientale e sanitaria approvato con  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  14  marzo  2014  o  ad  altro   titolo
autorizzativo necessario per  l'esercizio  dell'impianto,  esse  sono
autorizzate, su specifica istanza, con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare((,  sentito   l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),)) e  del
Ministro  della  salute,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
ministri, che tiene  luogo,  ove  necessario,  della  valutazione  di
impatto ambientale ((e garantisce l'integrale e costante rispetto dei
limiti di  emissione  stabiliti  a  livello  europeo)).  La  relativa
istruttoria,  nonche'  quella  per  l'attuazione  delle   conseguenti
modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi,  rispettivamente,  dei
commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  ove
compatibili. 
  ((8-bis.  Per  almeno  cinque  anni,  l'aggiudicatario   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39, relativamente allo stabilimento  siderurgico  ILVA  S.p.a.  di
Taranto,  deve  presentare  alle  Camere  una  relazione   semestrale
relativa allo stato di riconversione industriale e alle attivita'  di
tutela ambientale e sanitaria.)) 
  ((9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle
attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  e  di  altri  titoli
autorizzatori, diverse da  quelle  necessarie  per  l'attuazione  del
Piano industriale  e  autorizzate  ai  sensi  del  comma  8,  trovano
applicazione il  titolo  III-bis  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  altre  discipline
ordinarie di settore.)) 
  10. Le procedure di  cui  al  presente  articolo  si  svolgono  nel
rispetto della normativa europea. 
  ((10-bis. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i  commissari  del  Gruppo
ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attivita' posta in essere
con riguardo al materiale  presente  nello  stabilimento  siderurgico
ILVA S.p.a. di  Taranto  che  possa  contenere  amianto  o  materiale
radioattivo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4-quater,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti  per
          la ristrutturazione industriale di grandi imprese in  stato
          di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          18  febbraio  2004,  n.  39,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «4-quater. Fermo restando il rispetto dei  principi  di
          trasparenza  e  non  discriminazione  per  ogni  operazione
          disciplinata dal presente decreto, in  deroga  al  disposto
          dell'art. 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
          e con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma  2,
          secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il  commissario
          straordinario individua  l'affittuario  o  l'acquirente,  a
          trattativa privata, tra  i  soggetti  che  garantiscono,  a
          seconda dei casi, la  continuita'  nel  medio  periodo  del
          relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuita'
          produttiva  dello  stabilimento  industriale  di  interesse
          strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di
          adeguati livelli occupazionali,  nonche'  la  rapidita'  ed
          efficienza  dell'intervento,  anche  con   riferimento   ai
          profili di tutela ambientale e il  rispetto  dei  requisiti
          previsti  dalla  legislazione  nazionale  e  dai   Trattati
          sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il  prezzo
          di cessione non sono inferiori a  quelli  di  mercato  come
          risultanti da perizia effettuata  da  primaria  istituzione
          finanziaria o  di  consulenza  aziendale  con  funzione  di
          esperto   indipendente,   individuate,   ai   sensi   delle
          disposizioni  vigenti,  con  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo economico. Le offerte sono corredate da  un  piano
          industriale e finanziario nel quale devono essere  indicati
          gli investimenti, con le risorse finanziarie  necessarie  e
          le  relative  modalita'  di  copertura,  che  si  intendono
          effettuare per garantire le predette finalita' nonche'  gli
          obiettivi strategici  della  produzione  industriale  degli
          stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto
          e sesto dell'art. 104-bis del regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto  comma  dell'art.
          104-bis del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e'
          rilasciata dal  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  al
          comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si
          sostituisce il comitato di  sorveglianza.  Si  applicano  i
          commi dal quarto al nono dell'art. 105 del regio decreto 16
          marzo 1942, n. 267.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  73  del   decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          agosto 1999, n. 185: 
              «Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1.
          Nei casi in  cui  e'  stato  autorizzato  un  programma  di
          cessione  dei  complessi  aziendali,  se  nel  termine   di
          scadenza del programma,  originario  o  prorogato  a  norma
          dell'art.  66,  e'  avvenuta  la  integrale  cessione   dei
          complessi  stessi,   il   tribunale,   su   richiesta   del
          commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
          la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 
              2. Il decreto e'  affisso  e  comunicato  al  Ministero
          dell'industria e all'ufficio del registro delle  imprese  a
          cura del cancelliere. Contro  di  esso  chiunque  vi  abbia
          interesse puo' proporre reclamo alla corte di  appello  nel
          termine  di  dieci  giorni  dall'affissione;  la  corte  di
          appello  provvede  in  camera  di  consiglio,  sentito   il
          commissario  straordinario.  Il  reclamo  non  ha   effetto
          sospensivo. 
              3.  A  far  data  dal  decreto  previsto  dal  comma  1
          l'amministrazione straordinaria  e'  considerata,  ad  ogni
          effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. 
              4.  La  liquidazione  degli  eventuali   beni   residui
          acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le  disposizioni
          previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  45,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno   2014,   n.   89,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95: 
              «Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni). -
          (Omissis). 
              2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei  titoli
          obbligazionari da esse emessi e aventi  le  caratteristiche
          indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo'  effettuare  emissioni  di  titoli  di
          Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
          contributo  al  riacquisto  anche  da  parte  del  medesimo
          ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
          importo massimo complessivo  di  543.170.000  di  euro,  e'
          autorizzata   l'istituzione   di   apposita    contabilita'
          speciale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 111-bis, ultimo  comma,
          del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267  (Disciplina  del
          fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
          controllata e della  liquidazione  coatta  amministrativa),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942,  n.  81,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). -
          (Omissis). 
              Se l'attivo e'  insufficiente,  la  distribuzione  deve
          avvenire  secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  6,  del
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1  (Disposizioni  urgenti
          per  l'esercizio  di  imprese   di   interesse   strategico
          nazionale in  crisi  e  per  lo  sviluppo  della  citta'  e
          dell'area   di   Taranto),   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2015, n. 3: 
              «Art. 2 (Disciplina  applicabile  ad  ILVA  S.p.a.).  -
          (Omissis). 
              6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel  Piano
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi  4  e  5  del
          presente  articolo,  equivale  all'adozione   ed   efficace
          attuazione  dei  modelli  di  organizzazione  e   gestione,
          previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n.  231,  ai  fini   della   valutazione   delle   condotte
          strettamente connesse all'attuazione  dell'A.I.A.  e  delle
          altre  norme  a  tutela  dell'ambiente,  della   salute   e
          dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in  essere  in
          attuazione del Piano  di  cui  al  periodo  precedente  non
          possono   dare   luogo   a   responsabilita'    penale    o
          amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti
          da questo funzionalmente delegati, in quanto  costituiscono
          adempimento delle migliori  regole  preventive  in  materia
          ambientale,  di  tutela  della  salute  e  dell'incolumita'
          pubblica e di sicurezza sul lavoro.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2751-bis  del  codice
          civile (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei
          coltivatori diretti, delle societa' od enti  cooperativi  e
          delle imprese artigiane): 
              «2751-bis  (Crediti  per  retribuzioni  e  provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno  privilegio
          generale sui mobili i crediti riguardanti: 
              1) le retribuzioni dovute, sotto  qualsiasi  forma,  ai
          prestatori di lavoro  subordinato  e  tutte  le  indennita'
          dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
          nonche' il credito del lavoratore per i  danni  conseguenti
          alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
          dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
          il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
          di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 
              2) le retribuzioni dei professionisti e di  ogni  altro
          prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi  due
          anni di prestazione; 
              3) le provvigioni derivanti  dal  rapporto  di  agenzia
          dovute per l'ultimo anno di  prestazione  e  le  indennita'
          dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 
              4) i crediti del coltivatore diretto, sia  proprietario
          che affittuario, mezzadro, colono,  soccidario  o  comunque
          compartecipante, per  i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti, nonche' i  crediti  del  mezzadro  o  del  colono
          indicati dall'art. 2765; 
              5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai  sensi
          delle  disposizioni  legislative  vigenti,  nonche'   delle
          societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro  per  i
          corrispettivi dei servizi  prestati  e  della  vendita  dei
          manufatti; 
              5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole  e
          dei loro consorzi per i  corrispettivi  della  vendita  dei
          prodotti; 
              5-ter) i crediti delle  imprese  fornitrici  di  lavoro
          temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997,  n.  196,  per
          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle
          imprese utilizzatrici.». 
              -  Si  riporta  l'art.  3,  comma  1-ter,  del   citato
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). 
              1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.a.,  al  fine
          della  realizzazione  degli   investimenti   necessari   al
          risanamento ambientale,  nonche'  di  quelli  destinati  ad
          interventi a favore di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
          formazione e  occupazione,  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a  contrarre
          finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  400
          milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il
          predetto   finanziamento    e'    rimborsato    dall'organo
          commissariale in prededuzione rispetto agli  altri  debiti,
          ai sensi dell'art. 111, primo comma, numero 1),  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni.
          La garanzia dello Stato e' a  prima  richiesta,  esplicita,
          incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un
          fondo a copertura delle garanzie dello  Stato  concesse  ai
          sensi  della  presente  disposizione,  con  una   dotazione
          iniziale di 150 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro  per  l'anno  2016.  E'  autorizzata,  allo
          scopo, l'istituzione di un'apposita  contabilita'  speciale
          su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere,
          pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50  milioni
          di   euro   per   l'anno   2016,   si   provvede   mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui, iscritte in bilancio  rispettivamente  negli  anni
          2015 e 2016, relative all'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014,  n.  89,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, anche in conto residui,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  958,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2016),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento  ordinario,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              958. Le maggiori  entrate  per  l'anno  2016  derivanti
          dalla  proroga  di  termini  prevista   dall'art.   2   del
          decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187,  sono
          quantificate nell'importo di 2.100 milioni di euro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
          27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge  di
          stabilita' 2014), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2013, n. 302, supplemento ordinario: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              6. In attuazione dell'art.  119,  quinto  comma,  della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  lettera  e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  837,  della
          citata legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              837. La dotazione del Fondo di cui  all'art.  3,  comma
          1-ter,  del  citato  decreto-legge  n.  1   del   2015   e'
          incrementata  di  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2015
          mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del
          fondo di cui all'art. 37, comma  6,  del  decreto-legge  24
          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89.  La  disposizione  di  cui  al
          presente comma entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente
          legge.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio anche in conto residui.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 2-bis, del
          citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  2-bis  (Sostegno  alle  imprese  fornitrici   di
          societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
          di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1  del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e  che
          siano  soggette  ad   amministrazione   straordinaria).   -
          (Omissis). 
              2-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   possono   essere   definiti,   ai   fini
          dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi  criteri  di
          valutazione economico-finanziaria  delle  piccole  e  medie
          imprese  di  cui  al  comma  1,  che  tengano  conto  delle
          caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette
          imprese.  Gli  specifici  criteri   di   valutazione,   che
          escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non
          presentino adeguate capacita' di rimborso del finanziamento
          bancario  da  garantire,  nonche'   per   le   imprese   in
          difficolta' ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  vigente
          disciplina   dell'Unione   europea,   tengono   conto    in
          particolare delle esigenze  di  accesso  al  credito  delle
          imprese  con  un  fatturato  costituito,  per  almeno   due
          esercizi, anche non consecutivi,  successivi  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per  cento  del
          relativo importo, da servizi, lavori e  forniture  resi  ai
          complessi aziendali della societa' ILVA S.p.a.  I  predetti
          criteri sono applicati  per  un  periodo  non  superiore  a
          dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto,
          fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma
          1. Alle richieste  di  garanzia  relative  alle  operazioni
          finanziarie di cui al  presente  articolo  e'  riconosciuta
          priorita' di istruttoria e di delibera.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  53,  comma  2,  della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2002),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento  ordinario,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 53 (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA
          di Genova Cornigliano). - (Omissis). 
              2. La regione Liguria conferisce  le  aree  di  cui  al
          comma 1 ad una societa' per azioni allo  scopo  costituita,
          alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune  di
          Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
          congiuntamente paritaria a quella  della  regione  Liguria.
          Tale  societa'  verra'  altresi'   partecipata   in   quota
          minoritaria da soggetto designato dal Governo. La  societa'
          per azioni  dispone  di  dette  aree  anche  per  definire,
          secondo  le  modalita'  piu'   opportune,   la   disciplina
          complessiva dei rapporti  giuridico-economici  relativi  al
          soggetto  privato  attuale  concessionario,  garantisce  la
          continuita' dell'attuale occupazione  anche  attraverso  il
          consolidamento delle lavorazioni a  freddo  e  utilizza  le
          risorse indicate al comma 1.  In  tale  quadro  il  Governo
          garantisce il mantenimento della continuita'  occupazionale
          di tutti i lavoratori interessati anche tramite il  ricorso
          all'istituto del lavoro socialmente  utile  secondo  quanto
          previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di  cui
          all'art. 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
          35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  maggio
          2005, n. 80. Tutti i trasferimenti  previsti  dal  presente
          articolo sono esenti da imposizioni fiscali.». 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.  183)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  2015,  n.
          221, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
          31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302: 
              «Art.  2-bis  (Proroga  di  interventi  in  materia  di
          contratti  di  solidarieta').  -  1.  L'intervento  di  cui
          all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50
          milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di
          integrazione   salariale   relativo   ai    contratti    di
          solidarieta' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984,  n.  863,  e  successive  modificazioni,  e'
          aumentato nella misura del 10 per cento della  retribuzione
          persa a seguito della riduzione di orario.  Le  risorse  di
          cui al primo periodo sono destinate in via  prioritaria  ai
          trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti  di
          solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al  relativo  onere,
          pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015,  si  provvede  a
          valere sulle risorse del Fondo sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'art. 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29 novembre 2004, n. 280: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              -  Il  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61   (Nuove
          disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e
          del  lavoro  nell'esercizio   di   imprese   di   interesse
          strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 89, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del  citato
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1: 
              «Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis). 
              2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  marzo
          2014,  il  Commissario  straordinario  dell'amministrazione
          straordinaria e' titolare di contabilita' speciali,  aperte
          presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: 
              a) le risorse assegnate dal CIPE con propria  delibera,
          previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul
          Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente
          disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei  saldi
          di finanza pubblica; 
              b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate
          o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.». 
              - Si riporta il testo dell' art. 2, comma 5, del citato
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 2 (Disciplina  applicabile  ad  ILVA  S.p.a.).  -
          (Omissis). 
              5. Il piano  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato  se
          entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno  nella
          misura dell'80 per cento,  il  numero  di  prescrizioni  in
          scadenza a quella data.  Entro  il  31  dicembre  2015,  il
          commissario    straordinario    presenta    al    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
          del piano di  cui  al  primo  periodo.  Fermo  restando  il
          rispetto dei limiti di emissione previsti  dalla  normativa
          europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
          comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno  2017.
          E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine
          di cui all'art. 3, comma 3, del  decreto-legge  3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre 2012, n. 231.  Il  comma  3-ter  dell'art.  2  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e'
          abrogato.». 
              - Il testo  dell'art.  2  del  citato  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 61, modificato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4,  del
          decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 giugno 2012
          (Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita'  per
          la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per  le
          piccole  e  medie  imprese),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193: 
              «Art. 3 (Operazioni finanziarie con  copertura  massima
          del Fondo fino all'80 percento). - (Omissis). 
              2. Nel limite della copertura massima delle  operazioni
          di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 4,
          la garanzia diretta del Fondo copre  fino  all'80  percento
          dell'ammontare dell'esposizione  per  capitale,  interessi,
          contrattuali  e  di  mora,  del  soggetto  richiedente  nei
          confronti del soggetto beneficiario. 
              3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1,  la
          controgaranzia del Fondo, fatto salvo  quanto  previsto  al
          comma 4, e'  concessa  fino  alla  misura  massima  dell'80
          percento dell'importo garantito  dal  confidi  o  da  altro
          fondo di garanzia, a condizione che le garanzie  da  questi
          rilasciate non superino la percentuale massima di copertura
          dell'80   percento.   Entro   il   predetto   limite,    la
          controgaranzia  copre  fino  all'80  percento  della  somma
          liquidata dal confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia  al
          soggetto finanziatore. 
              4. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui  al
          comma 1 abbiano ad oggetto il consolidamento di  passivita'
          di cui all'art. 6 o interventi sul capitale di  rischio  di
          cui all'art. 7 , la garanzia diretta  e  la  controgaranzia
          del Fondo sono concesse entro le rispettive misure  massime
          indicate nei medesimi articoli 6 e 7.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2-bis  del  citato
          decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  2-bis  (Sostegno  alle  imprese  fornitrici   di
          societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
          di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1  del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e  che
          siano soggette ad amministrazione straordinaria). -  1.  Le
          risorse del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a),  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo  di  euro
          35.000.000,  sono  destinate  per  sostenere  l'accesso  al
          credito delle piccole e medie imprese che siano  fornitrici
          di beni o servizi  connessi  al  risanamento  ambientale  o
          funzionali alla continuazione  dell'attivita'  di  societa'
          che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento  industriale  di
          interesse strategico nazionale ai  sensi  dell'art.  1  del
          decreto-legge 3 dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e  che
          siano soggette  ad  amministrazione  straordinaria,  ovvero
          creditrici, per  le  medesime  causali,  nei  confronti  di
          societa' rispondenti ai suddetti requisiti. 
              2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del  Fondo  delle
          operazioni finanziarie di  cui  al  comma  1,  le  relative
          richieste  devono   essere   corredate   dall'attestazione,
          rilasciata  dal  Commissario  straordinario   di   cui   al
          decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato,  dal  commissario
          della procedura di  amministrazione  straordinaria  di  cui
          all'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la
          sussistenza,  alla  data  della  richiesta  stessa,   della
          condizione dell'impresa destinataria del  finanziamento  di
          essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento
          ambientale o funzionali alla  continuazione  dell'attivita'
          di  societa'  che  gestiscono   almeno   uno   stabilimento
          industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che
          siano soggette  ad  amministrazione  straordinaria,  ovvero
          creditrice per le predette causali. 
              2-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   possono   essere   definiti,   ai   fini
          dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi  criteri  di
          valutazione economico-finanziaria  delle  piccole  e  medie
          imprese  di  cui  al  comma  1,  che  tengano  conto  delle
          caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette
          imprese.  Gli  specifici  criteri   di   valutazione,   che
          escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non
          presentino adeguate capacita' di rimborso del finanziamento
          bancario da garantire nonche' per le imprese in difficolta'
          ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  vigente  disciplina
          dell'Unione europea, sono  applicati  per  un  periodo  non
          superiore a dodici mesi dalla  data  di  pubblicazione  del
          citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000
          di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia relative alle
          operazioni finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera. 
              2-ter. Le garanzie di cui  al  presente  articolo  sono
          concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui  al
          comma 1 e di quanto previsto dall'art. 3, commi 2, 3  e  4,
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
          2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 193  del  20
          agosto  2012,  fino   all'80   per   cento   dell'ammontare
          dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a  un
          importo massimo  garantito  di  2,5  milioni  di  euro  per
          impresa.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  4-quater,  del
          decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si veda nelle  note
          precedenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi  5  e  9,  del
          citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61: 
              «Art. 1 (Commissariamento straordinario). - (Omissis). 
              "5.  Contestualmente  alla   nomina   del   commissario
          straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, sentiti i Ministri  della  salute  e
          dello  sviluppo  economico,  nomina  un  comitato  di   tre
          esperti, scelti tra soggetti  di  comprovata  esperienza  e
          competenza in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e  della
          salute e  di  ingegneria  impiantistica,  che,  sentito  il
          commissario  straordinario,   predispone   e   propone   al
          Ministro,  entro   sessanta   giorni   dalla   nomina,   in
          conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
          nonche' alle leggi nazionali e regionali,  il  piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire  il
          rispetto delle  prescrizioni  di  legge  e  dell'A.I.A.  Lo
          schema di piano  e'  reso  pubblico,  anche  attraverso  la
          pubblicazione nei siti web dei  Ministeri  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          nonche' attraverso link nei siti web della regione e  degli
          enti   locali   interessati,   a   cura   del   commissario
          straordinario, che acquisisce  le  eventuali  osservazioni,
          che possono essere proposte nei successivi trenta giorni  e
          sono  valutate  dal  comitato  ai  fini  della   definitiva
          proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
          del medesimo comitato.". 
              "9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e  6
          nei termini ivi previsti, l'osservanza  delle  prescrizioni
          dei  piani  di  cui  ai  medesimi  commi,  e,  nelle   more
          dell'adozione  degli  stessi  piani,  il   rispetto   delle
          previsioni di cui al comma 8,  equivalgono  e  producono  i
          medesimi   effetti,   ai    fini    dell'accertamento    di
          responsabilita' per il commissario, il  sub  commissario  e
          gli  esperti  del  comitato,  derivanti  dal  rispetto  dei
          modelli  di  organizzazione  dell'ente  in  relazione  alla
          responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
          di rilievo penale o amministrativo di cui  all'art.  6  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti
          strettamente connessi all'attuazione  dell'A.I.A.  e  delle
          altre norme a  tutela  dell'ambiente  e  della  salute.  In
          applicazione  del  generale  principio  di  semplificazione
          procedimentale,    al    fine    dell'acquisizione    delle
          autorizzazioni,  intese  concerti,  pareri,  nulla  osta  e
          assensi comunque denominati degli enti  locali,  regionali,
          dei Ministeri competenti, di tutti gli altri enti  comunque
          coinvolti, necessari per realizzare le  opere  e  i  lavori
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale,   dal
          piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
          sanitaria, dal piano  industriale  di  conformazione  delle
          attivita' produttive, il Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  su   proposta   del
          commissario  straordinario,  convoca  una  conferenza   dei
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241,  che  si  deve  pronunciare  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   convocazione.   La
          conferenza di servizi si esprime dopo avere  acquisito,  se
          dovuto, il parere della  commissione  tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  si  esprime  sulla
          valutazione  di  impatto  ambientale  del  progetto   entro
          sessanta giorni dalla sua presentazione, o  sulla  verifica
          di assoggettabilita' alla procedura medesima  entro  trenta
          giorni. I predetti termini sono  comprensivi  dei  quindici
          giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
          esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi  a
          disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di
          VIA, il termine di conclusione della conferenza di  servizi
          e' sospeso per un massimo di novanta giorni.  Decorso  tale
          termine, i pareri non espressi si intendono resi  in  senso
          favorevole.  Solo  nel  caso  di  motivata   richiesta   di
          approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
          una sola volta fino ad un  massimo  di  trenta  giorni.  La
          determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi  e'
          adottata con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e costituisce variante  ai
          piani territoriali ed urbanistici,  per  la  quale  non  e'
          necessaria la valutazione ambientale strategica.  Nel  caso
          di motivato dissenso delle autorita' preposte  alla  tutela
          ambientale,  sanitaria,  culturale  o   paesaggistica,   il
          Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta,  previa
          intesa con la regione  o  provincia  autonoma  interessata,
          entro i venti giorni  successivi  all'intesa.  L'intesa  si
          intende comunque  acquisita  decorsi  trenta  giorni  dalla
          relativa richiesta. Le cubature degli edifici di  copertura
          di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e   impianti,
          previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale  o  da
          altre  prescrizioni  ambientali,  sono  considerate  volumi
          tecnici".». 
              - Il titolo III-bis della  parte  seconda  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006,  n.  88,  supplemento  ordinario  n.  96,  disciplina
          l'autorizzazione integrata ambientale.