IL DIRETTORE GENERALE per i sistemi informativi automatizzati Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, con efficacia dal 19 marzo 2015, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010 - Supplemento ordinario n. 8, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), recante «Regolamento concernente le specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24», come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n. 209 e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48; Visto il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011, recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le specifiche tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24» come sostituito dal provvedimento 16/4/2014; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto interministeriale n. 160/2013, e rilevato che all'art. 3 comma 5 prevede che con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata; Rilevato che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il previsto parere in data 2 dicembre 2015; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende: a) per «CAD»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; b) per «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, istituito con decreto legislativo del 6 settembre 2011; c) per «Regolamento»: decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita' di sospensione cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia; d) per «Regole tecniche»: decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le specifiche tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, e successive modificazioni; e) per «Specifiche tecniche»: il provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, 18 luglio 2011, come sostituito dal provvedimento 16/4/2014; f) per «PST»: portale dei servizi telematici il quale prevede delle stringenti regole di visibilita' delle informazioni in funzione del ruolo che l'utente svolge nell'ambito dello specifico procedimento e, a tale scopo, e' richiesta l'identificazione c.d. «forte», tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o latro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio; g) per «Richiedente»: il professionista che presenta la domanda d'iscrizione all'Albo; h) per «Amministratore»: il professionista iscritto all'Albo degli amministratori giudiziari; i) per «Responsabile dell'Albo»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della Direzione Generale; j) per «ADN»: il sistema «Active Directory Nazionale» infrastruttura che consente di gestire su una unica anagrafica centralizzata gli utenti, i server applicativi e le postazioni di lavoro del Ministero della giustizia, garantendo cosi' elevati livelli della gestione della sicurezza con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza degli accessi.