IL DIRETTORE GENERALE 
               per i sistemi informativi automatizzati 
 
  Visto il decreto legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante:
«Istituzione dell'Albo degli amministratori  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
recante  il  Codice  delle  leggi  antimafia  e   delle   misure   di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136; 
  Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  Ministro
dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, con efficacia  dal  19
marzo 2015, con il quale e' stato adottato  il  «Regolamento  recante
disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli  amministratori
giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14,  e
modalita'   di   sospensione   e   cancellazione   dall'Albo    degli
amministratori giudiziari e di esercizio del potere di  vigilanza  da
parte del Ministero della giustizia»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  come  modificato
dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.  235,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010 -  Supplemento  ordinario
n. 8, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18  aprile
2011), recante «Regolamento concernente le  specifiche  tecniche  per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010  n.
24», come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n.  209
e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48; 
  Visto il provvedimento  della  Direzione  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati, 18 luglio 2011,  pubblicato  per  estratto
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  29  luglio  2011,   recante
«Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del  decreto  del
Ministro della giustizia in data 21  febbraio  2011  n.  44,  recante
regolamento concernente le specifiche tecniche  per  l'adozione,  nel
processo   civile   e   nel   processo   penale,   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22  febbraio  2010,  n.
24» come sostituito dal provvedimento 16/4/2014; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto interministeriale  n.  160/2013,  e  rilevato  che
all'art.  3  comma  5  prevede  che  con  decreto  dirigenziale   del
responsabile  per  i  sistemi  informatizzati  del  Ministero   della
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,
sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui
al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata; 
  Rilevato che il Garante per la protezione  dei  dati  personali  ha
espresso il previsto parere in data 2 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per «CAD»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; 
    b) per «Albo»: l'Albo  degli  amministratori  giudiziari  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
il Codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
istituito con decreto legislativo del 6 settembre 2011; 
    c) per  «Regolamento»:  decreto  interministeriale  del  Ministro
della giustizia di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e Ministro dello sviluppo economico  19  settembre  2013,  n.
160, recante disposizioni in materia di  iscrizione  nell'Albo  degli
amministratori giudiziari di cui al decreto  legislativo  4  febbraio
2010, n. 14, e modalita' di sospensione cancellazione dall'Albo degli
amministratori giudiziari e di esercizio del potere di  vigilanza  da
parte del Ministero della giustizia; 
    d) per «Regole tecniche»: decreto del Ministro della giustizia in
data 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le specifiche tecniche  per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010  n.
24, e successive modificazioni; 
    e) per «Specifiche tecniche»: il  provvedimento  della  Direzione
generale per i sistemi informativi  automatizzati,  18  luglio  2011,
come sostituito dal provvedimento 16/4/2014; 
    f) per «PST»: portale dei servizi  telematici  il  quale  prevede
delle stringenti regole di visibilita' delle informazioni in funzione
del  ruolo  che   l'utente   svolge   nell'ambito   dello   specifico
procedimento e, a tale scopo,  e'  richiesta  l'identificazione  c.d.
«forte», tramite token crittografico (smart  card,  chiavetta  USB  o
latro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio; 
    g) per «Richiedente»: il professionista che presenta  la  domanda
d'iscrizione all'Albo; 
    h) per  «Amministratore»:  il  professionista  iscritto  all'Albo
degli amministratori giudiziari; 
    i) per «Responsabile  dell'Albo»:  il  direttore  generale  della
giustizia civile,  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del
Ministero  della  giustizia,  ovvero  persona  da  lui  delegata  con
qualifica dirigenziale nell'ambito della Direzione Generale; 
    j)  per  «ADN»:   il   sistema   «Active   Directory   Nazionale»
infrastruttura che  consente  di  gestire  su  una  unica  anagrafica
centralizzata gli utenti, i server applicativi  e  le  postazioni  di
lavoro  del  Ministero  della  giustizia,  garantendo  cosi'  elevati
livelli della gestione della sicurezza  con  particolare  riferimento
agli aspetti legati alla sicurezza degli accessi.