(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    Gli  asparagi  devono  essere  confezionati  in  mazzi  del  peso
compreso tra 0.5 e 5 kg o sfusi in cassette. 
    Le confezioni devono essere provviste di una fascetta sulla quale
deve comparire nello stesso campo visivo, la denominazione  «Asparago
di Cantello I.G.P.» e il simbolo UE dell'IGP, nome, ragione  sociale,
ed indirizzo del produttore. 
    E' consentito in abbinamento all'indicazione geografica protetta,
l'utilizzo  di  indicazioni  e/o   simboli   grafici   che   facciano
riferimento a nomi o a ragioni sociali o marchi collettivi  o  marchi
d'azienda individuali. 
    Nella  designazione,   in   abbinamento   inscindibile   con   la
indicazione geografica deve figurare il  «logo»,  ovvero  il  simbolo
distintivo della I.G.P. «Asparago di Cantello». 
    Il  logo  dell'asparago  di  Cantello  e'  formato  dai  seguenti
elementi. 
    Due asparagi bianchi, dalle punte e sfumature violette,  disposti
a V, con l'asparago di sinistra sovrapposto all'altro. Sopra il punto
di  sovrapposizione  degli  asparagi  parte  la  scritta  in   bianco
"ASPARAGO DI CANTELLO IGP" su fascia rossa. 
    Dietro i due asparagi, delimitata da un tratto di  circonferenza,
e' disegnata la chiesa della "Madonna in campagna" di  Cantello,  che
ha per sfondo un panorama montano, con cielo azzurro e sole. 
    Il bordo della circonferenza e' costituito da un arcobaleno. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico