Art. 3 Smaltimento scorte E' autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali, di cui all'art. 1 della presente determinazione. I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.