Art. 3 
 
 
                         Smaltimento scorte 
 
  E' autorizzato l'esaurimento delle scorte dei  medicinali,  di  cui
all'art. 1 della presente determinazione. 
  I lotti gia' prodotti alla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  della  presente  determinazione,
pertanto, possono essere mantenuti in commercio  fino  alla  data  di
scadenza del medicinale indicata in etichetta.