(( Art. 4 bis 
 
 
              Ampliamento dei termini per la richiesta 
            di contributo da parte degli enti in dissesto 
 
  1. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»; 
    b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data  di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  per  i  contributi  relativi  agli
esercizi 2012, 2013 e 2014 e  dal  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per
i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  3-bis  del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,   n.   213
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore  delle  zone  terremotate  nel  maggio  2012),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  3-bis.  Incremento  della  massa  attiva   della
          gestione  liquidatoria  degli  enti  locali  in  stato   di
          dissesto finanziario 
              1. Dall'anno 2012 all'anno 2017, le  somme  disponibili
          sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei
          bilanci degli enti locali" dello stato di previsione  della
          spesa del  Ministero  dell'interno,  accantonate  ai  sensi
          dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per
          gli interventi di cui agli articoli 259, comma  4,  e  260,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, sono  destinate  all'incremento  della
          massa attiva della gestione liquidatoria degli enti  locali
          in   stato    di    dissesto    finanziario,    deliberato,
          rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di
          entrata in vigore del presente  decreto  per  i  contributi
          relativi agli esercizi 2012,  2013  e  2014  e  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e  fino  al  31  dicembre  2015  per  i  contributi
          relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Il contributo  e'
          ripartito, nei limiti della  massa  passiva  accertata,  in
          base ad una quota  pro  capite  determinata  tenendo  conto
          della  popolazione  residente,  calcolata  alla  fine   del
          penultimo anno precedente alla dichiarazione  di  dissesto,
          secondo  i  dati   forniti   dall'Istituto   nazionale   di
          statistica. Ai fini del riparto, gli enti  con  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti sono considerati  come  enti  di
          5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate  di  cui
          al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni  di
          euro annui, sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate allo stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno per le finalita' indicate dal  primo
          periodo.".