(( Art. 4 ter 
 
 
Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalita'
               terroristica di matrice internazionale 
 
  1. All'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole: «Fino al  31  gennaio  2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  2-bis  dell'art.  4  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155  (Misure
          urgenti per il contrasto  del  terrorismo  internazionale),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   4.   Nuove   norme   per    il    potenziamento
          dell'attivita' informativa 
              1. - 2. (Omissis). 
              2-bis. Fino al  31  gennaio  2017,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all'art. 2,  comma  2,
          della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale. 
              (Omissis).".