(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                     Presidente dell'Universita' 
 
    1. Il Presidente  dell'Universita'  esercita  tutte  le  funzioni
attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE.  Ha,
con firma libera, la rappresentanza  dell'Universita'  di  fronte  ai
terzi ed in giudizio con facolta' di  promuovere  azioni  ed  istanze
giudiziali, ed amministrative, per ogni  grado  di  giurisdizione  ed
anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo
avvocati e procuratori alle liti. 
    2. Il Presidente dell'Universita'  e'  il  garante  del  rispetto
dello Statuto e dell'adempimento delle finalita' in esso previste  ed
esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. 
    3. Spetta tra l'altro al Presidente: 
      3.1. emanare lo Statuto dell'Universita'; 
      3.2. emanare i Regolamenti, fatta eccezione per il  Regolamento
didattico di Ateneo; 
      3.3.  vigilare  sul  rispetto   dei   Programmi   di   sviluppo
dell'Universita' e disporre i relativi provvedimenti; 
      3.4.  impartire  le  direttive  necessarie  ad  assicurare   la
realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Universita'; 
      3.5. emanare i provvedimenti  di  istituzione  delle  strutture
dell'Universita', fatte salve le competenze  del  Rettore  in  ordine
alla istituzione dei Corsi di studio; 
      3.6.   disporre   l'attivazione   di   tutte    le    strutture
dell'Universita', con l'eccezione dei Corsi di  studio  attivati  con
delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare  ad  esse  le
relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali; 
      3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni  del  personale
docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e  per  il
conferimento di contratti di lavoro; 
      3.8. conferire  incarichi  professionali  e  di  consulenza  ad
esperti di fiducia, anche esterni  all'Universita'  qualora  non  sia
possibile od opportuno provvedere con personale interno; 
      3.9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione  nelle
materie  di  pertinenza  del  Consiglio  stesso,  alle  nomine,  alle
designazioni  e  alle  revoche  interne  ed  esterne,  riferite  alla
competenza  dell'Universita',  ivi  comprese  quelle   degli   organi
individuali e collegiali e  del  personale  assunto  o  incaricato  a
qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative della Fondazione Kore; 
      3.10. provvedere in ordine alla determinazione  delle  tasse  e
dei  contributi  a  carico  degli  studenti,  degli  esoneri,   delle
esenzioni e delle premialita' in favore degli stessi, sulla base  dei
criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione; 
      3.11.   promuovere   indagini   e   verifiche    amministrative
sull'attivita' delle strutture, dei servizi e degli  uffici,  nonche'
assumere  o  conferire  poteri  sostitutivi  nei  casi  di   inerzia,
nell'interesse del buon funzionamento dell'Universita'. 
    4. Spettano infine al Presidente  tutte  le  competenze  che  nel
presente statuto non sono espressamente attribuite  ad  altri  Organi
individuali e collegiali, fatte salve le competenze  del  Rettore  in
materia didattica e scientifica. 
    5.  Nell'eventualita'  che  non   sia   possibile   la   regolare
convocazione  del  Consiglio  dei  Garanti   o   del   Consiglio   di
amministrazione, il Presidente, nelle  materie  di  competenza  degli
stessi organi, puo' adottare provvedimenti di necessita' e  d'urgenza
che saranno comunque  portati  a  ratifica  degli  organi  collegiali
competenti. 
    6.  Il  Presidente  designa,  tra  i  membri  del  Consiglio   di
amministrazione,   il   Vice   Presidente,   che    lo    sostituisce
nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di  impedimento.
Il Presidente puo' di volta in volta delegare i poteri di firma e  di
rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice  Presidente,  al
Rettore o, ai sensi del successivo art. 13, al Direttore generale.