Art. 10. Presidente dell'Universita' 1. Il Presidente dell'Universita' esercita tutte le funzioni attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Universita' di fronte ai terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. 2. Il Presidente dell'Universita' e' il garante del rispetto dello Statuto e dell'adempimento delle finalita' in esso previste ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. 3. Spetta tra l'altro al Presidente: 3.1. emanare lo Statuto dell'Universita'; 3.2. emanare i Regolamenti, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo; 3.3. vigilare sul rispetto dei Programmi di sviluppo dell'Universita' e disporre i relativi provvedimenti; 3.4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Universita'; 3.5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture dell'Universita', fatte salve le competenze del Rettore in ordine alla istituzione dei Corsi di studio; 3.6. disporre l'attivazione di tutte le strutture dell'Universita', con l'eccezione dei Corsi di studio attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare ad esse le relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali; 3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro; 3.8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Universita' qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno; 3.9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione nelle materie di pertinenza del Consiglio stesso, alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza dell'Universita', ivi comprese quelle degli organi individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative della Fondazione Kore; 3.10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle esenzioni e delle premialita' in favore degli stessi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione; 3.11. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attivita' delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonche' assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia, nell'interesse del buon funzionamento dell'Universita'. 4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri Organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e scientifica. 5. Nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dei Garanti o del Consiglio di amministrazione, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti di necessita' e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali competenti. 6. Il Presidente designa, tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento. Il Presidente puo' di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice Presidente, al Rettore o, ai sensi del successivo art. 13, al Direttore generale.