Art. 13. Direttore generale 1. Il Direttore generale sovrintende, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e ne risponde direttamente al Presidente. 2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il Direttore generale: 2.1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato; 2.2. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze; 2.3. firma con il Rettore i titoli di studio, rilascia le relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali; 2.4. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli. 3. Il Direttore generale e' nominato dal Presidente dell'Universita', sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in universita' o in enti pubblici o aziende private per almeno un biennio. L'incarico e' conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non inferiore a due anni rinnovabile. 4. Il Direttore generale partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo senza diritto di voto e ne redige i verbali, eventualmente anche mediante delega ad un dirigente o ad un funzionario, in ogni caso dell'Universita'.