Art. 17-ter. Comitato etico 1. Il Comitato etico e' presieduto dall'Ombudsman e composto inoltre da due professori universitari di cui almeno uno di ruolo nell'UKE. 2. Il Comitato etico puo' essere integrato, per gli aspetti relativi a specifiche richieste di valutazione etica preventiva della ricerca, da un professore universitario di prima fascia dell'area scientifico-disciplinare interessata nel caso tale area non sia gia' rappresentata dai membri effettivi. Il membro aggregato non concorre al numero legale. 3. Il Comitato etico opera sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.