Art. 19. Nucleo di valutazione di ateneo 1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo e' organo di verifica delle attivita' di valutazione. 2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni indicate all'art. 2, come 1, lettera r) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le competenze indicate nel Manuale della qualita' di Ateneo. 3. Il Nucleo e' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il presidente, dei quali almeno due esterni all'Universita', in possesso della laurea e provvisti di adeguato curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo nell'Universita'. Il Nucleo e' integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'Universita' eletto dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente. 4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei Garanti.