Art. 24. Ricerca scientifica 1. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. La ricerca scientifica, organizzata dalle Facolta', si svolge prevalentemente nell'ambito di apposite strutture, Istituti, Centri e Laboratori di ricerca, secondo i programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico. 2. L'Universita' impegna una parte significativa delle proprie risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata. L'Universita' favorisce inoltre l'attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni. 3. L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l'UKE puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.