Art. 3. Missione e finalita' e garanzie 1. Secondo le indicazioni della Fondazione Kore, l'UKE e' istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE e' assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning. 2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'UKE, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al perseguimento della missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali. 3. L'UKE nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948. 4. L'Universita' si dota di un proprio Codice etico, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, e istituisce, con delibera del Senato accademico, il Comitato etico. Il Comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari opportunita', con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilita', all'eta', alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravita' dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per i comportamenti piu' gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo. 5. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello: 5.1. laurea (L); 5.2. laurea specialistica o magistrale (LS - LM); 5.3. diploma di specializzazione (DS); 5.4. dottorato di ricerca (DR). 6. L'UKE puo' istituire altresi' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita' e puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, nonche' corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 7. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. 8. L'UKE cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali e di sostegno alla imprenditorialita' degli studenti c/o dei laureati e diplomati dell'Ateneo.