Art. 32. Norme transitorie e finali 1. L'entrata in vigore del presente statuto determina la cessazione del mandato del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione con effetto dal rinnovo del Consiglio dei Garanti che dovra' avvenire entro quarantacinque giorni. Il nuovo Consiglio dei Garanti si insedia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette entro trenta giorni dalla emanazione del Regolamento generale di Ateneo, nel testo reso coerente con il presente statuto. 3. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente statuto. il Rettore provvede ad adeguare il Regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo inoltra al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Analogamente il Presidente provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e li emana nel testo coerente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.