(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
    1.  L'entrata  in  vigore  del  presente  statuto  determina   la
cessazione del mandato del Consiglio dei Garanti e del  Consiglio  di
amministrazione con effetto dal rinnovo del Consiglio dei Garanti che
dovra' avvenire entro quarantacinque giorni. Il nuovo  Consiglio  dei
Garanti si insedia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma
2. 
    2. Le elezioni dei rappresentanti  degli  studenti  sono  indette
entro trenta giorni dalla  emanazione  del  Regolamento  generale  di
Ateneo, nel testo reso coerente con il presente statuto. 
    3. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente statuto.  il
Rettore provvede ad adeguare il Regolamento didattico di Ateneo  alle
previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole
del  Consiglio   di   amministrazione,   lo   inoltra   al   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  Analogamente  il
Presidente provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e
li emana nel testo coerente, previo parere favorevole  del  Consiglio
di amministrazione.