Art. 7. Consiglio dei Garanti dell'Universita' 1. Il Consiglio dei Garanti dell'Universita' si compone da un minimo di 19 ad un massimo di 25 membri, e precisamente: 1.1. sei rappresentanti delle Istituzioni pubbliche che a diverso titolo concorrono allo sviluppo dell'Universita', designati: a) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) uno dal Presidente della Regione siciliana; c) uno dal Legale rappresentante della Provincia regionale di Enna, ovvero, in mancanza, di analoga struttura territoriale purche' avente la citta' di Enna come capoluogo; d) uno dal Sindaco del Comune di Enna; e) due dal Presidente del Consorzio Ennese Universitario; 1.2. tre rappresentanti degli ex alunni dell'Universita' designati dalla Associazione Laureati Kore tra gli studenti che abbiano conseguito titoli accademici nella sede universitaria di Enna anche nel periodo in cui essa e' stata sede decentrata di altri atenei; 1.3. sei rappresentanti della Comunita' universitaria dell'UKE eletti dalle rispettive componenti con le modalita' stabilite nel Regolamento generale, nel numero di: a) due dai Professori e dai Ricercatori; b) due dal Personale tecnico-amministrativo; c) due dagli studenti dei corsi di studio di durata almeno biennale; 1.4. fino a sei rappresentanti dei finanziatori privati designati dalla Associazione per lo sviluppo della Libera Universita' Kore (ASLUK); 1.5. il Rettore, che diviene membro del Consiglio dei Garanti dopo la sua elezione da parte dello stesso Consiglio. 2. Il Consiglio si insedia dopo la designazione o l'elezione di almeno dieci componenti. Il Presidente e' eletto dal Consiglio dei Garanti tra i propri membri nella seduta di insediamento. Egli assume contestualmente la presidenza e la legale rappresentanza dell'Universita'. Il procedimento di formazione del Consiglio e' avviato dal presidente uscente, il quale indice le elezioni, richiede le designazioni, ove previste, e convoca e presiede la prima seduta di insediamento fino all'elezione del nuovo presidente. Le designazioni riscontrate oltre tre mesi dalla richiesta non vengono prese in considerazione. 3. Il Consiglio dei Garanti e' integrato, nel numero massimo di ulteriori tre componenti che, in ragione del loro apporto finanziario, concorrano significativamente al funzionamento dell'Universita' con contributi minimi determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.