Art. 8. Competenze del Consiglio dei Garanti 1. Il Consiglio dei Garanti garantisce il legame dell'Universita' con il territorio. Esso e' pertanto organo che verifica il perseguimento degli obiettivi strategici e di indirizzo generale dell'Universita'. 2. Le sedute del Consiglio dei Garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di persone identificate. L'invito e' inviato agli altri organi dell'Universita' unitamente all'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la meta' degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio dei Garanti sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, con l'eccezione dei casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale. 3. Compete al Consiglio dei Garanti dell'Universita': 3.1. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita', deliberare i relativi programmi pluriennali e i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi; 3.2. deliberare sulle eventuali modifiche all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 2, del presente statuto secondo quanto in essi previsto; 3.3. esprimere il parere conforme sulle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'Universita' per un periodo di durata superiore ai cinque anni; 3.4. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attivita' di ricerca; 3.5. esprimere il parere vincolante sulle modifiche al codice etico della comunita' universitaria; 3.6. indicare gli stanziamenti e i criteri entro cui devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione le indennita' e i compensi di cui al successivo art. 9, comma 3, punto 6. 4. Il Consiglio dei Garanti e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.