Art. 2 
 
  1.  L'intervento  di  cui  al  precedente  art.  1  e'  subordinato
all'acquisizione della certificazione antimafia  di  cui  al  decreto
legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. 
  2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5  del  decreto  ministeriale  8
agosto 2000, n. 593  e'  data  facolta'  al  soggetto  proponente  di
richiedere  una  anticipazione   per   un   importo   pari   al   30%
dell'intervento concesso. Ove  detta  anticipazione  sia  concessa  a
soggetti privati la stessa dovra' essere  garantita  da  fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 
  3. Il Ministero fornira' all'Istituto convenzionato, ai fini  della
stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione  per  ciascun
soggetto proponente del costo  ammesso  e  della  relativa  quota  di
contributo. 
  4. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a  12  mesi
per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione  delle
attivita' poste in essere dal contratto.