(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
    Il prodotto viene immesso  al  consumo  in  imballaggi  nuovi  di
diversa tipologia conformi alla normativa  vigente,  entro  due  anni
dalla raccolta. 
    Il «Pistacchio Verde di Bronte» puo' essere  immesso  al  consumo
solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante  su
ogni  confezione  commerciale  prima  definita  e  confezionata   nel
rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso. 
    Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e
nettamente distinguibili da  ogni  altra  scritta,  la  denominazione
«Pistacchio Verde di Bronte». 
    Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare  nome,
ragione sociale, indirizzo del  confezionatore,  nonche'  l'eventuale
nome delle  aziende  da  cui  provengono  i  frutti,  il  peso  netto
all'origine e l'anno  di  produzione.  E'  facoltativa  l'indicazione
della settimana di raccolta del prodotto. 
    Il  logo  d'identificazione  e'  rappresentato   dalla   dicitura
denominazione   d'origine   protetta   D.O.P.,   dalla    sottostante
raffigurazione del vulcano Etna, dal pistacchio e  dalla  sottostante
scritta Pistacchio Verde di Bronte. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Colori utilizzati: 
    blu: pantone blu reflex; 
    nero: pantone black; 
    giallo: pantone yellow 109; 
    verde: pantone green 376. 
    Carattere utilizzato times new roman.