Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta. Il «Pistacchio Verde di Bronte» puo' essere immesso al consumo solo con il logo della denominazione d'origine protetta figurante su ogni confezione commerciale prima definita e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso. Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte». Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonche' l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso netto all'origine e l'anno di produzione. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto. Il logo d'identificazione e' rappresentato dalla dicitura denominazione d'origine protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte. Parte di provvedimento in formato grafico Colori utilizzati: blu: pantone blu reflex; nero: pantone black; giallo: pantone yellow 109; verde: pantone green 376. Carattere utilizzato times new roman.