Art. 6 
 
  1. La richiesta di autorizzazione  al  prelievo  del  novellame  di
vongola verace, dovra' essere corredata dei seguenti documenti,  pena
l'inammissibilita': 
    a) copia della licenza di pesca; 
    b) copia dell'atto di concessione demaniale marittima; 
    c) quantita' espressa in quintali del prelievo della  risorsa  ed
esplicita indicazione dell'Area a  Tutela  Biologica  su  cui  verra'
effettuato la pesca. 
  2. Le autorizzazioni rilasciate sono inviate  alla  Capitaneria  di
Porto di Ravenna che dovra' far  apporre  sulle  stesse  le  relative
marche da bollo, provvedendo ad annullarle. 
  3. Le imprese ittiche titolari di concessione  demaniale  marittima
rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna dovranno essere  inserite  in
un apposito elenco da cui si evinca per ciascuna impresa: 
    a)   il   complessivo   numero   delle   imbarcazioni   asservite
all'impianto, assegnate alla V categoria; 
    b) il numero  delle  imbarcazioni  autorizzate  al  prelievo  del
novellame di cui all'art. 5; 
    c) l'indicazione dell'attrezzo di pesca  utilizzato  da  ciascuna
imbarcazione. 
  4. Ai fini di una verifica puntuale degli obblighi dei titolari  di
concessione demaniale, l'elenco delle imprese di cui al punto  3  del
presente articolo, dovra' essere  trasmesso  in  copia  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione  generale
della pesca e dell'acquacoltura - ed alla  Capitaneria  di  porto  di
Ravenna. 
  Questo decreto, affisso presso l'albo della Capitaneria di porto di
Ravenna e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, entra in  vigore  in  data
odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 22 febbraio 2016 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo