Art. 6 1. La richiesta di autorizzazione al prelievo del novellame di vongola verace, dovra' essere corredata dei seguenti documenti, pena l'inammissibilita': a) copia della licenza di pesca; b) copia dell'atto di concessione demaniale marittima; c) quantita' espressa in quintali del prelievo della risorsa ed esplicita indicazione dell'Area a Tutela Biologica su cui verra' effettuato la pesca. 2. Le autorizzazioni rilasciate sono inviate alla Capitaneria di Porto di Ravenna che dovra' far apporre sulle stesse le relative marche da bollo, provvedendo ad annullarle. 3. Le imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna dovranno essere inserite in un apposito elenco da cui si evinca per ciascuna impresa: a) il complessivo numero delle imbarcazioni asservite all'impianto, assegnate alla V categoria; b) il numero delle imbarcazioni autorizzate al prelievo del novellame di cui all'art. 5; c) l'indicazione dell'attrezzo di pesca utilizzato da ciascuna imbarcazione. 4. Ai fini di una verifica puntuale degli obblighi dei titolari di concessione demaniale, l'elenco delle imprese di cui al punto 3 del presente articolo, dovra' essere trasmesso in copia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ed alla Capitaneria di porto di Ravenna. Questo decreto, affisso presso l'albo della Capitaneria di porto di Ravenna e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2016 Il direttore generale: Rigillo