IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: "Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede che "in caso di inidoneita' alla donazione e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure. A tal fine e' autorizzata, a titolo di contributo a carico del bilancio dello Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a decorrere dall'anno 2005"; Visto, altresi', il medesimo art. 8, comma 2, della legge 219 del 2005 che stabilisce che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Consulta, sono disciplinate le modalita' di erogazione del contributo"; Visto, l'art. 8, comma 3, della citata legge 219 del 2005 che prevede che "i certificati relativi alle prestazioni effettuate sono rilasciate al donatore dalla struttura trasfusionale che le ha effettuate"; Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: "Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85; Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005, recante: "Caratteristiche e modalita' per la donazione del sangue e di emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi"; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali"; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"; Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR); Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR); Tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dell'8 aprile 1968 recante "Norme di attuazione della legge 13 luglio 1967, n 584, per il riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108; Considerata, pertanto, la necessita' di stabilire le modalita' di erogazione del contributo previsto; Sentito l'Istituto nazionale previdenza sociale; Acquisito il parere della Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario che, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n 183, ha sostituito le funzioni della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale, espresso nella seduta del 10 giugno 2015; Decreta: Art. 1 1. I casi di inidoneita' alla donazione per le quali e' garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure, sono i seguenti: a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente; b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva; c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali. 2. La non idoneita' del donatore e' certificata dal medico, responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'Unita' di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. 3. Il donatore lavoratore dipendente, unitamente all'istanza da inoltrare al proprio datore di lavoro, allega la certificazione di inidoneita' di cui al comma 2, ai fini della garanzia della retribuzione. 4. Il datore di lavoro procedera' al conguaglio, o negli specifici casi previsti dalla norma alla richiesta di pagamento diretto, dell'importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti non idonei, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, della legge 219 del 2005, secondo le specifiche modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.