IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: "Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati"  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in
particolare  l'art.  8,  comma  2,  che  prevede  che  "in  caso   di
inidoneita' alla donazione e' garantita la retribuzione dei  donatori
lavoratori   dipendenti,   limitatamente    al    tempo    necessario
all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure. A tal fine
e' autorizzata, a titolo di contributo a carico  del  bilancio  dello
Stato, la spesa massima di euro 406.000 annui a  decorrere  dall'anno
2005"; 
  Visto, altresi', il medesimo art. 8, comma 2, della legge  219  del
2005 che stabilisce che "con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sentita  la
Consulta,  sono  disciplinate  le   modalita'   di   erogazione   del
contributo"; 
  Visto, l'art. 8, comma 3, della  citata  legge  219  del  2005  che
prevede che "i certificati relativi alle prestazioni effettuate  sono
rilasciate al  donatore  dalla  struttura  trasfusionale  che  le  ha
effettuate"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
"Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
ed emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13  aprile
2005, n. 85; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
"Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e  di
emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13  aprile
2005, n. 85; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
"Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti"; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,  recante:
"Attuazione della direttiva  2005/61/CE,  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi"; 
  Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  208,  recante:
"Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali"; 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro"; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano recante i principi  generali  e  i  criteri  per  la
regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province autonome e
le Associazioni e Federazioni di donatori di  sangue,  sancito  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti  n.
115/CSR); 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite  di  verifica,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR); 
  Tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Ministro  per
il lavoro e la previdenza sociale dell'8 aprile 1968  recante  "Norme
di  attuazione  della  legge  13  luglio  1967,   n   584,   per   il
riconoscimento al donatore di sangue del diritto ad una  giornata  di
riposo e alla corresponsione della  retribuzione",  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di stabilire le  modalita'  di
erogazione del contributo previsto; 
  Sentito l'Istituto nazionale previdenza sociale; 
  Acquisito  il  parere  della  Sezione  tecnica   per   il   sistema
trasfusionale del  Comitato  tecnico  sanitario  che,  ai  sensi  del
decreto  del  presidente  della  Repubblica  28  marzo  2013,  n.  44
Regolamento recante il riordino  degli  organi  collegiali  ed  altri
organismi  operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  ai  sensi
dell'art. 2, comma  4,  della  legge  4  novembre  2010,  n  183,  ha
sostituito le funzioni  della  Consulta  Tecnica  Permanente  per  il
Sistema Trasfusionale, espresso nella seduta del 10 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I casi di inidoneita' alla donazione per le quali  e'  garantita
la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente  al
tempo necessario  all'accertamento  dell'idoneita'  e  alle  relative
procedure, sono i seguenti: 
    a) sospensione o esclusione del  donatore  per  motivi  sanitari,
secondo i  criteri  di  esclusione  o  sospensione  dalla  donazione,
previsti dalla normativa vigente; 
    b) mancata decorrenza dei tempi di  sospensione,  previsti  dalla
normativa vigente, tra una donazione e la successiva; 
    c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo  per  specifico
emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla  programmazione  dei
bisogni trasfusionali. 
  2. La  non  idoneita'  del  donatore  e'  certificata  dal  medico,
responsabile delle selezione del donatore, del servizio trasfusionale
o relativa articolazione organizzativa  o  dell'Unita'  di  raccolta,
gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. 
  3. Il donatore lavoratore  dipendente,  unitamente  all'istanza  da
inoltrare al proprio datore di lavoro, allega  la  certificazione  di
inidoneita'  di  cui  al  comma  2,  ai  fini  della  garanzia  della
retribuzione. 
  4. Il datore di lavoro procedera' al conguaglio, o negli  specifici
casi previsti  dalla  norma  alla  richiesta  di  pagamento  diretto,
dell'importo della retribuzione corrisposta ai lavoratori  dipendenti
non idonei, ai sensi del comma 2 dell'art. 8,  della  legge  219  del
2005,  secondo  le  specifiche  modalita'   stabilite   dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.