Art. 2 Contribuzione figurativa 1. Nei casi di cui all'art. 1 del presente decreto, e' riconosciuta la contribuzione figurativa limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure. 2. La contribuzione figurativa in parola e' valorizzata ai sensi dell'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed e' posta a carico della gestione previdenziale in cui e' accreditata. 3. Il datore di lavoro provvede ad inviare all'ente previdenziale i dati necessari a determinare la collocazione e il valore della contribuzione figurativa ai sensi del richiamato art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 4. Il datore di lavoro provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo anche per l'accredito e la valorizzazione dei periodi antecedenti all'emanazione del presente decreto ove l'istituto previdenziale necessiti di integrazioni informative.