Art. 2 
 
 
                      Contribuzione figurativa 
 
  1. Nei casi di cui all'art. 1 del presente decreto, e' riconosciuta
la  contribuzione  figurativa  limitatamente  al   tempo   necessario
all'accertamento dell'idoneita' e alle relative procedure. 
  2. La contribuzione figurativa in parola e'  valorizzata  ai  sensi
dell'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed e' posta a carico
della gestione previdenziale in cui e' accreditata. 
  3. Il datore di lavoro provvede ad inviare all'ente previdenziale i
dati necessari a  determinare  la  collocazione  e  il  valore  della
contribuzione figurativa ai sensi del richiamato art. 40 della  legge
4 novembre 2010, n. 183. 
  4. Il datore di lavoro provvede ai sensi del comma 3  del  presente
articolo anche  per  l'accredito  e  la  valorizzazione  dei  periodi
antecedenti  all'emanazione  del  presente  decreto  ove   l'istituto
previdenziale necessiti di integrazioni informative.