Art. 3 
 
  1.  Il  contributo  finanziario  previsto  dall'art.  8,  comma  2,
stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato "Somme occorrenti
a garantire la retribuzione ai donatori di  sangue  ed  emocomponenti
lavoratori dipendenti  dichiarati  inidonei  alla  donazione",  dello
stato di  previsione  del  Ministero  della  salute,  e'  annualmente
erogato all'INPS per l'attuazione  del  disposto  normativo  e  delle
attivita' ad essa connesse. 
  2. L'INPS fornira' al Ministero  della  salute,  l'anno  successivo
all'erogazione del contributo, relazione comprensiva anche del numero
di donatori che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 8, commi  1
e 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti competenza ed entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 novembre 2015 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Padoan           
 
Il Ministro della salute 
        Lorenzin 

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 519