Art. 3 1. Il contributo finanziario previsto dall'art. 8, comma 2, stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato "Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione", dello stato di previsione del Ministero della salute, e' annualmente erogato all'INPS per l'attuazione del disposto normativo e delle attivita' ad essa connesse. 2. L'INPS fornira' al Ministero della salute, l'anno successivo all'erogazione del contributo, relazione comprensiva anche del numero di donatori che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2015 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro della salute Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 519