Art. 10 
 
           Comunicazioni e consultazione della Commissione 
 
  1. I calendari delle Tribune e le loro  modalita'  di  svolgimento,
l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora
non  sia  diversamente  previsto  nel  presente  provvedimento,  sono
preventivamente trasmessi alla Commissione. 
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si  rendono  necessari
per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento. 
  3.  Entro   dieci   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la Rai comunica  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il  calendario
di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che,  il  venerdi'
precedente  la  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale   delle
trasmissioni programmate.