Art. 3 
 
               Soggetti legittimati alle trasmissioni 
 
  1. Alle trasmissioni che trattano  i  temi  propri  del  referendum
possono prendere parte: 
    a) i delegati dei Consigli  regionali  presentatori  del  quesito
referendario, che  devono  essere  rappresentati  in  ciascuna  delle
trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi al quesito; 
    b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un  ramo
del Parlamento  nazionale  ovvero  che  abbiano  eletto  con  proprio
simbolo  almeno  due  deputati  al  Parlamento   europeo.   La   loro
partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle  modalita'  e  alle
condizioni di cui al presente provvedimento; 
    c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi  collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche  di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di  cui
alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e  specifico
al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita  indicazione
di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni  e'  soggetta  alle
condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento. 
  2. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  chiedono  alla
Commissione,  entro  i  5  giorni   non   festivi   successivi   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di
partecipare alle trasmissioni, indicando se  il  loro  rappresentante
sosterra' la posizione favorevole  o  quella  contraria  sul  quesito
referendario, ovvero se sono disponibili  a  farsi  rappresentare  di
volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto. 
  3. I soggetti di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  devono  essersi
costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non  festivi
successivi alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi  successivi
essi chiedono alla  Commissione  di  partecipare  alle  trasmissioni,
indicando se  si  dichiareranno  favorevoli  o  contrari  al  quesito
referendario. 
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma  1,  lettera
c), e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario
sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui  all'articolo
10. Con le medesime modalita'  la  Commissione  valuta,  in  caso  di
dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate  dal  presente
articolo.