Art. 3 Soggetti legittimati alle trasmissioni 1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del referendum possono prendere parte: a) i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi al quesito; b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento; c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto. 3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. 4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalita' la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.