Art. 3 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
             e di ammissione al finanziamento agevolato 
 
  1. La domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati puo'  essere
presentata a decorrere dalla  data  di  pubblicazione  da  parte  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
apposito  comunicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana e fino alle ore 17,00 del centottantesimo giorno successivo. 
  2. Possono essere ammessi al finanziamento  gli  interventi  i  cui
costi sono sostenuti in data successiva  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto.