Art. 3 Ulteriori disposizioni in materia di affari regionali e autonomie 1. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. 2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di affari regionali e autonomie, il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport, nonche' dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.