Art. 3 
 
 
                  Ulteriori disposizioni in materia 
                   di affari regionali e autonomie 
 
  1. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
    a) nominare i componenti  delle  Commissioni  paritetiche  per  i
rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni,  comitati,  gruppi
di lavoro ed altri  organismi  di  studio,  tecnico-amministrativi  e
consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente  decreto  presso
altre amministrazioni ed istituzioni; 
    b) costituire commissioni di studio  e  consulenza  e  gruppi  di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; 
    c) provvedere  nelle  predette  aree  ad  intese  e  concerti  di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari  per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di  affari
regionali e autonomie, il  Ministro  si  avvale,  in  relazione  alle
specifiche competenze, del Dipartimento per gli affari regionali,  le
autonomie e lo sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport, nonche'
dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.